Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48390 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48390 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COZZANI NADIA N. IL 10/10/1966
avverso la sentenza n. 4054/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

COZZANI Nadia ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lei condanna per concorso nel reato continuato previsto
dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché l’aumento di pena inflitto a titolo di continuazione è stato stabilito in ugual

§2.

Il motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infondato per-

ché la parità della pena è giustificata dal pari concorso nei reati e, dall’altro, non consentito, perché la determinazione della pena rientra nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

misura per lei e per il correo Bortolotto Luca.

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