Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4839 del 07/01/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4839 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Barone Luigi, nato a Napoli il 11 febbraio 1985,
avverso la sentenza n. 24009/2014 della Corte d’Appello di Napoli del 28 giugno 2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in pubblica udienza del 7 gennaio 2015 la relazione del Consigliere Dott. Stefano
Mogini
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha
concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla
determinazione della pena.

Ritenuto in fatto
1. Barone Luigi ricorre per mezzo del difensore avverso la sentenza con la quale, in data
28 giugno 2014, la Corte d’Appello di Napoli, in totale riforma della sentenza pienamente
assolutoria emessa dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica il 20 giugno 2008,
lo ha condannato, riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 73 comma
5 I.s., alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e Euro 4000,00 di multa (con confisca
del denaro in sequestro) per il reato di detenzione a fini di spaccio, in concorso con altre
persone rimaste ignote, di sostanza stupefacente in quantità e di qualità non accertata.

Data Udienza: 07/01/2015

2. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza con unico motivo, lamentando insufficienza e
contraddittorietà della motivazione, che al contrario avrebbe dovuto essere particolarmente
rigorosa nel delineare gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto la Corte territoriale a
ribaltare il giudizio di primo grado in punto di sussistenza del fatto e di responsabilità penale
dell’imputato, nell’assenza di prova in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato.
Considerato in diritto

del fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73 comma 5 I.s. con elisione della contestata recidiva
ad esito del giudizio di comparazione, è stato accertato il 6.12.2005. Con l’art. 2 D.L.
23.12.2013 n. 146, poi modificato quoad poenam dal D.L. n. 36 convertito nella L. n. 79/2014,
è stata peraltro configurata per i fatti di lieve entità, successivamente alla sentenza di secondo
grado, un’autonoma figura di reato per la quale è previsto un trattamento sanzionatorio più
favorevole, con le relative conseguenze, anche retroattive, in ordine alla prescrizione (Sez. 6,
8.1.2014, Cassanelli). Nel caso di specie, non sussistendo le ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen., la prescrizione del reato è quindi intervenuta il 6 giugno 2013 (termine ordinario
pari a 6 anni, aumentato di 1/4 per interruzione ai sensi dell’art. 161 comma 2 cod. pen.).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 7 gennaio 2015.

1. Il reato di cui è processo, per il quale l’impugnata sentenza ha riconosciuto l’attenuante

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