Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48389 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48389 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIANE MOUSTAPHA N. IL 01/08/1972
avverso la sentenza n. 46/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
&
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DIANE Moustapha ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di anni uno e
mesi tre di reclusione più la multa per il reato continuato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla disposta
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha giustificato la confisca, osservando che la somma di denaro era in parte prezzo della cessione direttamente constatata dalla polizia giudiziaria e in parte provento dell’attività criminosa pregressa, dato
che l’imputato non svolgeva altra attività se non quella di spaccio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 settembre 2013.
confisca del denaro sequestrato.