Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48387 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48387 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRABELSI MOHAMED N. IL 09/02/1989
avverso la sentenza n. 7492/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 31/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
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Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Trabelsi Mohamed ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, e ne denuncia la
nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità
della motivazione in riferimento al diniego del beneficio della
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la prognosi negativa sulla futura condotta dell’imputato,
operata dai giudici del merito in coerenza e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede e sollecitando una
valutazione alternativa di merito.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013
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t.
esidente
sospensione condizionale della pena.