Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48386 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 48386 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BIANCHI LUISA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINA GIOVANNI N. IL 10/10/1963
avverso la sentenza n. 47/2014 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 09/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUISA BIANCHI
Udito il Procuratore Generale in persona del
CPA`(-0
che ha concluso per

LUrt. nrv\:

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Ot)-(AP

L-Xdret— aeL

\

Ct-C-0

Vt’ e-(26

Data Udienza: 03/11/2015

16544/2015

1. Con sentenza resa in data 9 febbraio 2015, la Corte d’appello di
Campobasso ha confermato la sentenza del locale Tribunale con la quale
Spina Giovanni è stato condannato alla pena di un anno e due mesi di
reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di false dichiarazioni
relative alle condizioni di reddito riguardanti l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95. Fatto commesso il
30.9.2008.Ha altresì dichiarato la falsità dell’istanza di ammissione al
patrocinio.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato. Con
unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per inosservanza di
legge rilevando che ai fini della ammissione al patrocinio va calcolato il
reddito imponibile Irpef al netto delle deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nella
determinazione del reddito rilevante ai fini dell’ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, non si tiene conto delle detrazioni o
deduzioni stabilite dal legislatore in quanto si tratta di poste finalizzate alla
determinazione concreta dell’imposta da pagare, concetto questo che
presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa
riferimento il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, che intende dare
rilevanza al reddito lordo ed anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma
indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell’istante
(Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv. 250700; Sez.4, n.22299 del
14/04/2008, Iannì, Rv.239893). Tale principio risulta conforme alli
orientamento della giurisprudenza costituzionale la quale, pur in relazione a
diverso quadro normativo, ma con affermazioni che appaiono tuttora attuali,
aveva evidenziato che “nella L. n. 217 del 1990, non vi è un’ineludibile
corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante al fine dell’integrazione del
presupposto per il beneficio del patrocinio a
spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato ai fini fiscali,
ma – ancorché vi sia una stretta connessione (tant’è che l’istante deve
allegare alla domanda copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o dei
certificati sostitutivi) – si tratta di accertamenti che hanno finalità diverse e
possono avere esiti diversi. D’altra parte diversa è la situazione sostanziale
alla quale tale presupposto reddituale afferisce”, desumendone che “in base
alla L. 30 luglio 1990, n. 217, artt. 3 e 5, nell’accertamento dello stato di
“non abbienza” ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad
imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti,
vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione”; (Corte Cost. n.144
del 17 marzo 1992).

RITENUTO IN FATTO


2. Il presente ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

stensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 3/11/2015

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