Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48385 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48385 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERBEROLLI IDLIR N. IL 07/07/1971
avverso la sentenza n. 8706/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BERBEROLLI Idlir ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e all’omesso riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, censurando

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 2 settembre 2013.

la valutazione della prova compiuta in sentenza.

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