Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48384 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48384 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOTTIGLIERI FERNANDO N. IL 30/05/1966
avverso la sentenza n. 4227/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BOTTIGLIERI Fernando ricorre contro la sentenza d’appello speci-
ficata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337
cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’imputabilità, assumendo di
essere tossicodipendente e di avere agito in stato di astinenza. Chiede in subordine
§2.
I motivi dedotti sono privi del requisito della specificità, perché
reiterano pedissequamente le censure – già adeguatamente confutate – proposte con
l’appello e non sono neppure consentiti dalla legge perché chiedono a questa Corte di
cassazione di compiere una valutazione delle risultanze probatorie riservata in via
esclusiva al giudice di merito.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.
che il reato sia dichiarato prescritto.