Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48382 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48382 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOUMI ANOUAR N. IL 13/05/1981
avverso la sentenza n. 7502/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

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.1

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TOUMI Anouar ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle
attenuanti di cui agli artt. 62 bis cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato, da un
lato, che l’imputato è uno spacciatore professionista che cedeva stupefacente assai pericoloso per la salute pubblica al punto da avere cagionato, sia pure senza colpa, la
morte del cessionario Garrone Massimo e, dall’altro, che non emergevano elementi suscettibili di positiva valutazione a favore di un soggetto di spiccata pericolosità sociale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso i 26 sesttembre 2013.

§2.

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