Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48379 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48379 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELHADJ TALEL N. IL 20/03/1985
avverso la sentenza n. 1015/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

V

Data Udienza: 26/09/2013

, Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Belhadj Talel ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90, revocando la confisca
e devoluzione alla cassa delle ammende della somma di C 3.065,00, e
mantenendo su tale somma il vincolo del sequestro conservativo, e ne

illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della
prova e alla conferma del giudizio di colpevolezza, incompatibile con
la revoca della confisca.

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome in
parte ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già
esaminata e respinta dalla corte di merito con motivazione
ineccepibile, sotto l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità,
pretende di contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della
prova, la corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dai
giudici del merito in coerenza con l’accusa contestata e con le
risultanze acquisite e in maniera immune da profili di manifesta
illogicità della motivazione, attraverso un improprio richiamo al
materiale probatorio, non direttamente apprezzabile in questa sede e
sollecitando una valutazione alternativa della prova.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013

e 1.000,00 in favore della

1TATA
DE.POS
CANCE.LLERIA
IN

denuncia la nullità per violazione di legge e per mancanza o manifesta

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