Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48378 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48378 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARDIGLI ADELINA N. IL 05/04/1964
DI MEGLIO GIUSEPPE N. IL 01/11/1991
CIULLO MARIO N. IL 01/12/1991
avverso la sentenza n. 5839/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

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Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Guardigli Adelina, Di Meglio Giuseppe e Ciullo Mario ricorrono per
cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato
la condanna emessa nei loro confronti dal giudice di primo grado per il
reato di concorso in detenzione illecita a fine di spaccio di sostanze
stupefacenti ex art.73 DPR 309/90, applicando in accoglimento

dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e lamentano
violazione di legge, difetto di motivazione in riferimento al mancato
riconoscimento dell’attenuante ex art.73/5 cpr cit.

Osserva il collegio che i ricorsi sono inammissibili, non solo perché
generici, siccome ripetitivi dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché basati su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine al concorso dei
predetti all’azione criminosa, alla esclusione della minima offensività
della condotta, requisito indispensabile per l’accesso al beneficio
richiesto, correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, sui vari punti
posti in discussione dalle rispettive difese, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando i
ricorrenti tende, come nel caso in esame, a proporre una valutazione
alternativa delle varie vicende e a sollecitare un non consentito
riesame del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di E 1.000,00.

2

dell’appello del P.G. ai predetti la pena accessoria dell’interdizione

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno della somma di

e 1.000,00 in favore

della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013
1 Presidente

Il C siglier

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