Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48375 del 11/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48375 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.
avverso il decreto n. 102/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
18/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difenso vv.;

Data Udienza: 11/11/2015

i

RITENUTO IN FATTO

1. ITALFONDIARIO Spa propone ricorso per cassazione contro il decreto
del tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, del 18
novembre 2014, con il quale è stata rigettata la domanda di
ammissione del credito depositata il 27 giugno 2013 ai sensi degli
articoli uno, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, numero 228

159. Il procedimento di prevenzione a carico di paleari Giampietro
aveva portato alla confisca dell’immobile sito in Milano, largo 4uinto
Alpini numero 4, sul quale ITALFONDIARIO Spa vantava un diritto di
ipoteca volontaria, costituito a garanzia di un contratto di
finanziamento, trascritta il 9 aprile 1993 e quindi in data precedente
all’emissione del provvedimento di confisca (17 marzo 2006).
2. Proposta istanza di ammissione del credito ai sensi dell’articolo 58 del
decreto legislativo 159-2011 al giudice dell’esecuzione, il tribunale
invitava il ricorrente ad integrare la documentazione e, dopo averla
esaminata, rigettava la domanda di ammissione del credito
osservando, tra l’altro: che il conteggio trasmesso dall’Istituto non
poteva qualificarsi come estratto conto ex articolo 1832 del codice
civile ed era comunque privo di una qualunque certificazione di
conformità; non erano state narrate le vicende storiche relative ai
passaggi di proprietà dell’immobile ipotecato; che stato taciuto il
pagamento da parte dei garanti di un consistente importo di euro
225.000; che la domanda di ammissione del credito non ha fornito
alcun dato sulla legittimazione del ricorrente non ha indicato in modo
specifico quali beni confiscati fossero gravati dall’ipoteca.
3. Contro il provvedimento di rigetto ha proposto ricorso per cassazione
ITALFONDIARIO Spa deducendo:
a.

insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
quanto al difetto di legittimazione passiva.

b. Insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione
quanto alla asserita mancata indicazione dei beni confiscati.
c. Alla quantificazione del credito vantato.
d. Violazione degli articoli 1, comma 199, legge 228-2012 e 58,
comma 2, d.lgs. 159-2011 laddove il tribunale ha ritenuto che
1

e 58, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, numero

,

il conteggio del credito debba essere effettuato secondo la
disciplina degli estratti conto bancari di cui all’articolo 1832
cod. civ..
4. Il Procuratore generale presso questa suprema Corte, dottor Gaeta,
ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato con
rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.

1. Il ricorso è fondato e devono essere condivise, in particolare, le
osservazioni del Procuratore generale.
2. Deve premettersi l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il
provvedimento emesso dal tribunale della prevenzione in relazione
alla domanda di ammissione al credito avanzata dal terzo creditore,
ai sensi della L. n. 228 del 2012. Tanto, per la previsione espressa
dell’art. 1 comma 200 che dispone che il giudice dell’esecuzione
provvede sulla richiesta con le forme di cui all’art. 666 c.p.p., commi
2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9; quindi, avverso il provvedimento può essere
proposto il ricorso per cassazione.
3.

Deve, quindi, rammentarsi che la L. n. 228 del 2012, art. 1 comma
194 e ss., in sostanza, muove dalla necessità di rendere applicabili
alcune delle nuove disposizioni del cd. “codice antimafia”; in tema di
tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti
di confisca di prevenzione divenuti definitivi prima del vigore del
D.Lgs. n. 159 del 2011 che – come è noto – contiene una specifica
disciplina transitoria all’art. 117 in forza della quale l’intero contenuto
delle disposizioni del libro 1^ trova applicazione solo in relazione ai
procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal
13.10.2011.

4.

Pertanto, la disciplina, in vigore dall’1.1.2013, interessa i beni
confiscati all’esito di procedimento di prevenzione per i quali non sia
applicabile la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, sempre
che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via
provvisoria. È stato previsto, in specie, (comma 197) che in relazione
a detti beni gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla
confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o
proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive; ai terzi creditori di
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CONSIDERATO IN DIRITTO

cui al comma 198 (creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente al
sequestro o che abbiano trascritto pignoramento sul bene prima del
sequestro, ovvero, siano intervenuti nell’esecuzione sul bene iniziata
con pignoramento) è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di
proporre, entro il termine di centottanta giorni dall’entra in vigore
della legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito
ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2 al giudice
dell’esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca.
Il successivo comma 200 prevede che il predetto giudice
dell’esecuzione provvede con le forme di cui all’art. 666 c.p.p.,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 e che deve procedere all’accertamento
della sussistenza e dell’ammontare del credito, nonché, alla
sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52
nel qual caso ammette il terzo al pagamento dandone immediata
comunicazione all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.
6.

Di tal che, i presupposti perché il terzo creditore sia ammesso al
credito sono quelli dettati al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52 mentre
le modalità della richiesta del terzo creditore sono previste dall’art.
58, comma 2 dello stesso Decreto.
7. Ciò premesso, si osserva che il provvedimento impugnato si

manifesta in più passaggi contraddittorio sia nella motivazione, sia nei
“rapporti” tra la parte dispositiva e la motivazione. Ciò si verifica, per per
esempio, con riferimento alla quantificazione del credito ed alla omessa
indicazione del pagamento da parte dei garanti dell’importo di euro
225.000, laddove alla predetta censura si contrappone un altro
passaggio del provvedimento, ove si da atto che ITALFONDIARIO ha
trasmesso un conteggio aggiornato, dando atto del citato versamento.
8. D’altronde, l’iniziale imprecisione della domanda aveva indotto il
tribunale a chiedere integrazioni e delucidazioni, che ITALFONDIARIO ha
fornito e, di fronte ad ulteriori incertezze, peraltro non chiaramente
esplicitate nel provvedimento impugnato, il tribunale avrebbe dovuto
sollecitare ulteriori chiarimenti da parte dell’istante, invece che rigettare
tout court la domanda.
9. Ciò vale anche con riferimento ad altri aspetti, quali la
legittimazione attiva dell’ITALFONDIARIO Spa e le modalità di

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5.

allegazione del credito, dato che nessuna norma di legge impone al
creditore di rispettare, nella indicazione del credito, la norma di cui
all’articolo 1832 del codice civile, né quella di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 385-1993, specificamente prevista per l’emissione del
decreto ingiuntivo.
10. Le osservazioni che precedono sono tanto più rilevanti in quanto la
giurisprudenza di questa Corte sul punto è molto elastica, avendo
affermato che l’istanza di ammissione al pagamento del credito del

prevenzione può limitarsi ad indicare soltanto la determinazione
dell’ammontare del credito di cui si chiede l’ammissione, il titolo di
prelazione e la descrizione del bene sul quale il diritto è vantato,
mentre è compito del giudice accertare l’esistenza e l’ammontare del
credito (cfr. Sez. 1, n. 26850 del 05/06/2014, Italfondiario S.p.a, Rv.
259921)
11.Vanno, conclusivamente, condivide le conclusioni del procuratore
generale, secondo cui “le ragioni rassegnate in motivazione non
valgono a configurare una motivazione congrua e del tutto
tranquillizzante, anche considerata la tipologia della domanda
azionata”.
12. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con
rinvio al tribunale di Milano per nuovo esame.

p.q.m.

Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Milano.
Così deciso il 11/11/2015

terzo titolare di ipoteca giudiziale sul bene oggetto di confisca di

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