Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48373 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48373 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ESSELEN IOURANO GIOVANNI N. IL 03/10/1989
avverso la sentenza n. 9320/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Esselen Iogurano Giovanni ricorre per cassazione contro la sentenza
indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal
giudice di primo grado, per il reato ex art.73 DPR 309/90, e lamenta
difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della prova,
alla mancata applicazione della ipotesi attenuata e al diniego delle
generiche.
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit., e della congruità della pena inflitta, correttamente
interpretando e applicando i principi, più volte espressi dalla
giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non appare
sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente tende,
come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame del
merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013
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