Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48372 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48372 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIETROLUONGO NICOLA N. IL 07/05/1982
avverso la sentenza n. 6211/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Pietroluongo Nicola ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73/1 DPR 309/90, e lamenta violazione
di legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione della
prova, alla mancata applicazione della ipotesi attenuata e alla

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché

determinazione della pena.

generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in

sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo

della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della

condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio

ex art.73/5 cit., non mancando di motivare sulla congruità della pena
inflitta, correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013

Cr

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