Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48368 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48368 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DRAGUTINOVIC DANIELA N. IL 30/12/1990
avverso la sentenza n. 4692/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
10/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/serrtite le conclusioni del PG Dott. V A”,514 fj.1* irp2jinwr_z s

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 07/10/2015

FATTO E DIRITTO
Dragutinovic Daniela ricorre avverso la sentenza 10.2.15, emessa dal Tribunale di Palermo ai sensi
degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale le è stata applicata, per il reato di tentato furto aggravato in
concorso, la pena di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa, con revoca, in applicazione
dell’art.168 c.p., del beneficio della sospensione condizionale della pena concessole con sentenza

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo
violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta
insussistenza di elementi per una pronuncia ex art.129 c.p.p., pur risultando dal verbale di arresto
che il comportamento dell’imputata non aveva superato la soglia del penalmente rilevante.
Con il secondo motivo si deduce ancora violazione di legge, con riferimento alla disposta revoca del
beneficio della sospensione condizionale della pena (di anni 1 e mesi 4 di reclusione), trattandosi di
imputata infrasedicenne che poteva beneficiare della sospensione condizionale fino al limite
massimo di anni 2 e mesi 6 di reclusione, per cui, non essendo superato tale limite, il giudice
avrebbe dovuto compiere una valutazione di merito incompatibile con la scelta del rito.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per la sua sostanziale
&specificità, sia in quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha
escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto del
verbale di arresto e della comunicazione della notizia di reato.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455), mentre è
manifestamente infondato anche il secondo motivo di gravame, atteso che l’imputata risulta nata nel
1990 e quindi al momento della commissione del reato (23.6.13) aveva superato i 16 anni di età e la

6.4.12 (in- le il 22.5.12) del Tribunale di Torino.

sentenza di patteggiamento, poiché ai sensi dell’art.445 comma 1-bis c.p.p. è equiparata a una
pronuncia di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art.168 comma 1 c.p.,
della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez.un., 29 novembre 2005,
n.2987, Drop Oumar).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese

C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 7 ottobre 2015

processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in

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