Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48367 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48367 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE LUCIA ALFONSO N. IL 23/12/1960
avverso la sentenza n. 4436/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DE LUCIA Alfonso ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia:
1. inosservanza di norma processuale (art. 419, comma 4, cod.proc.pen.), perché
il termine di comparizione all’udienza preliminare non è stato rispettato;
di cui agli artt. 62 bis cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
§2.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Il primo, perché – come ha correttamente motivato il giudice d’appello l’imputato, presentando la richiesta di giudizio abbreviato, perfeziona un negozio di
tipo abdicativo con il quale rinuncia a far valere tutte le nullità (e quella che qui interessa è a regime intermedio), eccetto quelle assolute (v. Cass., Sez. Unite, 21.6.2000
n. 16, Tammaro)
Il secondo motivo, invece, è, da un lato, manifestamente infondato, perché
la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle
ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.
2. mancanza di motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti