Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48365 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48365 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MILAZZO CARMELO N. IL 28/06/1992
avverso la sentenza n. 15000/2013 TRIB.SEZ.DIST. di MILAZZO, del
05/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MILAZZO Carmelo ricorre contro la sentenza di patteggiamento

specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia inosservanza della
legge penale, lamentando che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti di

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazio-

ne della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
censure incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle concernenti la
prova in ordine alla sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’applicazione e comparazione delle circostanze, all’entità e modalità di determinazione della pena (v. Cass., Sez. U., 27.10.1999, Fraccari, rv 214637;
Sez. 3, 27.3.2001, Ciliberti, rv 219852). Inoltre, nella fattispecie, la parte è priva di un
concreto interesse a dedurre la mancata concessione di attenuanti, dal momento che
la decisione del giudice coincide esattamente con la volontà cristallizzata nel patto, che
tali attenuanti non prevedeva.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso i 26 settembre 2013.

cui agli artt. 62 bis e 385, ultimo comma, cod.pen.

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