Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48363 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 48363 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
GOVOR MIHAI N. IL 15/07/1967
avverso l’ordinanza n. 2816/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
12/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/10/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con
ogni conseguenza di legge.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il Tribunale di Bergamo, nell’ambito del procedimento n. 2826/2013,

instaurato contro Govor Mihai, ha – in fase predibattimentale – restituito gli atti

indicazione della persona offesa (“Cassa Edile di Bergamo”, in luogo di “Edilcassa
Artigiani Bergamo”).

2. Avverso il suddetto provvedimento ricorre il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bergamo denunciando una abnormità dell’atto, che
fuoriesce dagli schemi ordinamentali e determina una stasi processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Quanto alla dedotta abnormità, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa
Corte ha in più occasioni ribadito che è abnorme sia il provvedimento che, per la
singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, sia quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo
potere, sì esplichi, al di là dì ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti
o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani,
rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603). Peraltro, l’abnormità
dell’atto può riguardare tanto il profilo strutturale, che attiene al caso in cui l’atto
si pone al di fuori del sistema normativo, quanto il profilo funzionale, che
concerne l’ipotesi in cui, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini
comunque una stasi del processo, con impossibilità di proseguirlo (Sez. un., 21
gennaio 2010, n. 12822, Marcarono; Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307,
Battistella). Va anche detto che la giurisprudenza di legittimità ha, cautamente,
fatto uso di questa categoria nel tentativo di rimuovere, con il rimedio del ricorso
immediato per Cassazione, situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non
eliminabili, conseguenti ad atti del giudice geneticamente o funzionalmente
anomali, non inquadrabili nei tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le
linee fondanti del sistema.
E’ evidente, alla luce dei principi indicati, che il provvedimento impugnato non
può essere ritenuto abnorme, in quanto l’ordinamento prevede e disciplina la

2

al Pubblico Ministero perché il decreto di citazione a giudizio conteneva l’errata

nullità del decreto di citazione a giudizio, che ricorre, ex art. 178, comma 1, lett.
c) in caso di violazione delle disposizioni concernenti la citazione a giudizio della
persona offesa. E’ vero che, come è stato messo in evidenza in altre decisioni,
dalla nullità del decreto di citazione si differenziano la nullità della notificazione
del decreto, che – a differenza di quanto era previsto nel codice abrogato – non
sono comprese tra le nullità del decreto stesso (Cass., S.U., n. 8 del 24/3/1995).
A tali differenti nullità, è stato precisato, deve porre rimedio lo stesso giudice del
dibattimento, per effetto della previsione contenuta nell’art. 143 delle disp. att.

trae dall’art. 484 comma 2/bis c.p.p. (attraverso il rinvio all’art. 420 quater e poi
da questo all’art. 420 comma 2 c.p.p., applicabili anche ai procedimenti a
citazione diretta: Cass., SU, n. 28807/2002) per gli atti introduttivi del giudizio.
Nella specie, però, non è dato comprendere se la nullità riguardi il decreto di
citazione a giudizio, per mancata identificazione della persona offesa, ovvero la
sua notificazione, in quanto non è dato comprendere se la notifica alla “Edilcassa
Artigiani Bergamo” – costituente la reale e corretta denominazione della persona
offesa – sia avvenuta in concreto, nonostante la sua erronea denominazione in
decreto, ovvero se l’erronea indicazione della persona offesa abbia compromesso
anche la sua individuazione, oltre alla notifica del decreto stesso. In tale
situazione non può affermarsi, quindi, che il Giudice abbia esercitato un potere di
cui è privo, né che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero abbia
determinato la stasi del procedimento, con conseguente inammissibilità del
ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso il 7/10/2015

cod. proc. pen. per gli atti preliminari al dibattimento e secondo la regola che si

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