Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4836 del 03/12/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4836 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

NASSA Mostafà, n. Marrakech (Mar) 1.1.1964
avverso la sentenza n. 3126/13 Corte d’Appello di Ancona 04/10/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. V. D’Ambrosio, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio per il secondo motivo,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Ancona ha confermato quella emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno in data 19/03/2010, ribadendo la condanna di Nassa Mostafà alla
pena di sei mesi di reclusione in relazione ai delitti di violenza e resistenza continuate a pubblico ufficiale (artt. 81, 336, 337 cod. pen.).
La Corte territoriale ha disatteso un’eccezione preliminare di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio in primo grado, osservando che la notificazione all’imputato detenuto per altra causa va effettuato nel luogo di detenzione e non presso il domiciliatario eventualmente nominato, solo quando dello stato di detenzione egli abbia preventivamente informato l’autorità procedente, evenienza nella specie non verificatasi; ha, inoltre, respinto la rii

9.01

Data Udienza: 03/12/2014

chiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché di quella di cui all’art. 62
n. 2 cod. pen. (provocazione), rilevando l’assenza di ogni aspetto di arbitrarietà nell’operato
del pubblici ufficiali all’origine della condotta costituente reato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo un duplice motivo di doglianza:
– violazione della legge processuale in relazione agli artt. 156 comma 4, 161 comma 1, 178
lett. c) cod. proc. pen. pen. per essere stato il decreto di citazione a giudizio di primo grado
notificato nello studio del proprio difensore, presso il quale egli aveva eletto domicilio, anziché

il ricorrente che la stessa elezione di domicilio era stata effettuata in data 17/07/2008 presso
la citata Casa Circondariale e che il decreto di citazione era stato successivamente notificato in
data 02/12/2008, dal che si evince che l’autorità giudiziaria procedente era pienamente a conoscenza dello stato di detenzione, sia pure per causa diversa da quella per cui era stato citato
a giudizio;
– violazione della legge processuale in relazione agli artt. 601 comma 1, 178 lett. c) cod.
proc. pen. per essersi svolto il giudizio d’appello nella propria dichiarata contumacia, nonostante con memoria difensiva del 23 agosto 2013 la Corte d’appello di Ancona fosse stata messa a conoscenza del suo stato di detenzione, per ulteriori titoli sopravvenuti, presso il carcere
di Petrusa (Ag): il decreto di citazione di cui all’art. 601 cod. proc. pen., già notificato presso lo
studio del difensore, avrebbe dovuto dunque essere rinnovato ed in ogni caso l’udienza del
04/10/2013 avrebbe dovuto essere rinviata per legittimo impedimento dovuto allo stato di detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.

2. Riguardo al primo motivo di doglianza, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui è valida la notifica all’imputato
detenuto per altra causa eseguita presso il domicilio eletto dal medesimo e non presso il luogo
di detenzione, presupponendo l’elezione, a differenza della mera dichiarazione, l’indicazione di
persona legata da un rapporto fiduciario tale da impegnarla a ricevere gli atti riguardanti l’imputato e a consegnarli al medesimo (Cass. Sez. 6, sent. n. 1416 del 07/10/2010, Chatir, Rv.
249191 in tema di notifica proprio del decreto di citazione per il giudizio d’appello eseguita
presso il difensore domiciliatario; Sez. 6, sent. n. 47324 del 20/11/2009, Maità, Rv. 245306 e
Sez. 6, sent. n. 3870 del 02/10/2008, Scarlata, Rv. 242396 concernenti la notifica dell’avviso
di conclusione delle indagini preliminari presso il difensore domiciliatario dell’imputato in stato
di detenzione domiciliare per altra causa).
2

presso la Casa Circondariale di Perugia dove all’epoca trovavasi ristretto per altra causa: allega

Le citate decisioni non pongono alcuna condizione alla prevalenza della notifica presso il difensore domiciliatario rispetto a quella di cui all’art. 156 cod. proc. pen., in quanto affermano il
carattere generale dell’art. 161 cod. proc. pen. e la portata ad esso non derogatoria della disciplina delle notificazioni all’imputato detenuto, a differenza della giurisprudenza menzionata
dalla Corte territoriale (purché l’imputato detenuto abbia tempestivamente informato l’A.G.
procedente) che, nel caso di specie e mper quanto allegato, indurrebbero a ritenere nulla la
notificazione del decreto di citazione a giudizio.

3. Neppure il secondo motivo di ricorso appare fondato.

liatario, avv. Umberto Gramenzi, il quale sostiene, tuttavia, che la Corte d’appello era pienamente informata dello stato di detenzione e quindi dell’impedimento a comparire dell’imputato,
avendolo egli stesso comunicato con memoria difensiva depositata il 23 agosto 2013, di cui
pérò non vi è traccia nell’incarto processuale pervenuto a questa Corte e la cui presenza non è
menzionata nell’indice del fascicolo processuale.
Né infine – come parimenti si ricava dagli atti contenuti nel fascicolo processuale – dello stato
d’impedimento dell’imputato / ricorrente risulta avere fatto cenno il sostituto del difensore di fiducia, avv. Silvia Morganti, in apertura e nel corso dell’udienza del 4 ottobre 2013, definita con
l’emissione della sentenza impugnata.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M .

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 03/ 2014
Il consi

re estensore
ni

Il Presidente
Giovanni Conti
29-1A-k,

Anche il decreto di citazione del giudizio d’appello è stato notificato al difensore domici-

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