Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48357 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48357 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI ROCCO ARCANGELO N. IL 23/03/1958
avverso la sentenza n. 1695/2009 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DI ROCCO Arcangelo ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337
cod.pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, assumendo che non sarebbe certa la
sua identificazione di autore del reato e che nelle frasi pronunciate sarebbe rav-

2.

mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.

visabile il reato di minaccia aggravata;

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