Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48356 del 29/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 48356 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Petruzzella Aurelio, n. a Palermo il 6/03/1974

avverso la sentenza emessa il 13/02/2015 dalla Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del G.U.P. del
Tribunale di Agrigento del 26/03/2014, con cui Petruzzella Aurelio era stato condannato a pena di

Data Udienza: 29/10/2015

giustizia in relazione ai delitti a lui contestati in relazione a due diversi procedimenti penali: p.p. nr.
2122/2013 R.G.N.R. a) di cui all’art. 337 c.p., in danno di militari in servizio presso i CC di
Cammarata che, nel corso di un interveto a seguito di segnalazione di un diverbio tra il Petruzzella e
la madre e del successivo controllo, venivano minacciati con la frase “…mi procuro una pistola e
t’ammazzo… .se hai coraggio vieni a Catania che ti ammazzo, io sono il figlioccio di Angelo
Santapaola”; b) artt. 75, comma 2, d. 1.vo 159/2011 — per avere, con le condotte in precedenza
descritte, violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo

Giovanni Gemini il 22/03/2011; p.p.nr. 810/2013 a) artt. 75, comma 2, d. 1.vo 159/2011 e 99 c.p.,
per aver violato gli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno, essendosi associato a soggetti pregiudicati, in San Giovanni Gemini dal
25/06/2012 al 13/11/2012; b) artt. 75, comma 2, d. 1.vo 159/2011 e 99 c.p., per aver violato gli
obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,
essendo rientrato in casa dopo le ore 20,00, in San Giovanni Gemini il 17/01/2013; con la recidiva
reiterata, specifica, infraquinquennale.

Con ricorso depositato in data 23/03/2015, il difensore del ricorrente, Avv.to Giacomo La Russa,
deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, non essendo stato effettuato
alcuno specifico accertamento in ordine alla effettiva sussistenza, alla data delle violazioni
contestate, della permanenza della misura di prevenzione, applicata nella misura di anni due.
Quanto alle violazioni consistite nella frequentazione di soggetti pregiudicati, osserva che si trattava
di rapporti occasionali e non di frequentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince come il primo giudice avesse dato atto
che la misura di prevenzione personale nei confronti del ricorrente avesse avuto inizio in data 26
marzo 2010 ed era durata sino al 29 novembre 2010, data in cui era stata interrotta per poi essere
ripresa dal 17 novembre 2011 sino al 16 aprile 2013. In ogni caso detto motivo appare del tutto
inammissibile in quanto non dedotto con i motivi di appello.

2

di soggiorno, in particolare quella di vivere onestamente e rispettare le leggi – fatti commessi in San

In relazione al rilevo concernente la frequentazione di soggetti pregiudicati in violazione delle
prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale cui il ricorrente era sottoposto, va detto che la Corte
territoriale ha osservato come il Petruzzella fosse stato rinvenuto in compagnia di due diversi
pregiudicati — Musacchia Paolo e Longo Francesco Paolo – in due distinte occasioni, il che già
attestava il perpetuarsi dell’abitudine del predetto Petruzzella ad associarsi a pregiudicati, essendo
coloro con i quali egli era stato controllato solo due dei tanti soggetti pregiudicati, la ripetuta
frequentazione con i quali era stata posta a base della misura di prevenzione.

della costante giurisprudenza in materia si tratta di rapporti occasionali e non di frequentazioni” — si
palesa come generico e, pertanto, inammissibile.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29/10/2015

Rispetto a detta argomentazione il motivo di ricorso — che si limita ad affermare che “…alla luce

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA