Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48355 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48355 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MASSA DOMENICO N. IL 02/09/1971
avverso la sentenza n. 1243/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
MASSA Domenico ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza di motivazione, censurando genericamente che gli indizi raccolti si risolverebbero in mere supposizioni, inidonee a costituire
§2.
Il motivo di ricorso è generico – e, quindi, inidoneo ad attivare il
sindacato di legittimità – perché, lungi dal confrontarsi con l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata che si diffonde nell’illustrazione degli elementi di
prova a carico che conclamano la colpevolezza dell’imputato, si limita all’apodittica affermazione che mancherebbe la prova del reato contestato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il )26 settembre 2013.
prova della commissione del reato.