Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48353 del 29/10/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 48353 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sparacino Domenica, n. a Messina il 16/11/1964

avverso la sentenza del 28/01/2014 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Salzano,
che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito per il ricorrente l’Avv.to Giovanni Maggiore, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 29/10/2015

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica
confermava la sentenza pronunciata dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto in data
1/02/2013 nei confronti di Sparacino Domenica, ritenuta colpevole del reato di cui all’art. 595 c.p. —
per aver inviato una missiva diretta a più persona del corpo docente ed ai genitori degli alunni della
scuola Domenico Savio, dove Bonfiglio Caterina veniva qualificata “degna gallina di (alti forse
crede) pollai”, in tal modo offendendo l’onore e la reputazione della stessa, in Lipari in data
prossima al 12/12/2006 — e condannata a pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danni nei
confronti della costituita parte civile.

Con ricorso depositato in data 26/06/2014, il difensore della ricorrente deduce, con unico motivo:
1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nullità per violazione dell’art. 8 c.p.p., per essere stata la Sparacino giudicata in primo grado
dal Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto anziché da quello di Lipari, ciò a seguito
dell’astensione dell’unico Giudice di pace di Lipari e della nomina da parte del Presidente
del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto di un Giudice di pace presso il detto Tribunale, il
quale, però, non ha celebrato il processo presso la sede territoriale di Lipari; nel caso di
specie, infatti, il Presidente del Tribunale non aveva applicato l’art. 10, commi 3 e 4, d. lgs.
274/2000 rimettendo il processo al più vicino ufficio del Giudice di pace di Barcellona
Pozzo di Gotto, essendosi, invece, limitato a designare altro Giudice di pace in sostituzione
di quello astenuto; in ogni caso la rimessione avrebbe dovuto essere effettuata in favore del
Giudice di pace di Milazzo, ufficio più vicino a quello di Lipari. Dalle predette circostanze
sarebbe derivata non una violazione delle norme tabellari — come ritenuto dal Giudice di
Appello, bensì una violazione delle norme sulla competenza territoriale. Altra violazione si
sarebbe verificata in quanto il Giudice di Appello avrebbe proceduto ad una correzione di
errore materiale contenuto nella sentenza con provvedimento emesso in data 11/4/2011, in
violazione della procedura di cui all’art. 127 c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.11 processo, a seguito della dichiarazione di astensione presentata dal Giudice di pace di Lipari,
originariamente assegnatario in quanto competente per territorio ex art. 5 d. 1.vo n. 274/2000, era
stato assegnato ad un diverso Giudice di pace, con provvedimento del Presidente del Tribunale ai
sensi dell’art. 10, comma 3, d. 1.vo 274/2000.

4

Senza alcun dubbio nel caso di specie non era stato possibile applicare il criterio della sostituzione
previsto dal comma 3 del citato articolo 10, posto che nell’ufficio del Giudice di pace di Lipari non
vi erano altri giudici, per cui avrebbe dovuto essere individuato, a norma del comma 4 del predetto
articolo, un giudice di pace presso l’ufficio di Milazzo, ossia presso il più vicino ufficio rispetto a
quello di Lipari.
Tuttavia detta erronea individuazione da parte del Presidente del Tribunale — che aveva designato il
Giudice di pace di Barcellona Pozzo di Gotto – si è tradotta in una violazione del criterio di

Barcellona Pozzo di Gotto, anziché a quello di Milazzo e, come tale, la relativa eccezione avrebbe
dovuto essere eccepita, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 491 c.p.p., come previsto
dall’art. 21, comma 2, c.p.p., cosa che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto.

2.Parimenti infondata appare la seconda doglianza, basata sulla violazione dell’art. 127 c.p.p.
In data 11/04/2011 il giudice monocratico presso la sezione di Lipari, quale giudice di appello,
aveva rimesso gli atti al Giudice di pace di Lipari ad integrazione della sentenza con cui, in data
1/10/2010, era stata annullata la sentenza dello stesso Giudice di pace, n. 12 del 22/02/2010; detto
provvedimento era stato emesso de plano e, quindi, in violazione della procedura camerale prevista
dall’art. 130 c.p.p., senza che, tuttavia, la violazione procedurale avesse prodotto alcuna lesione
concreta agli interessi della parte o alcuna violazione ai diritti di difesa, atteso che — come osservato
dalla sentenza impugnata — la parte aveva ritualmente preso parte al giudizio di rinvio celebratosi a
seguito dell’annullamento della sentenza n. 12/2010. Né la difesa ha lamentato alcuna specifica
violazione del diritto di difesa ovvero alcun pregiudizio concreto causato alla ricorrente.

3.In ogni caso il reato ascritto alla Sparacino Domenica risulta estinto per intervenuta prescrizione,
decorsa nel termine massimo di anni sette mesi sei, in assenza di cause di sospensione, alla data del
12/06/2014, dopo la pronuncia della sentenza di appello, per cui ne deriva l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. a), c.p.p., ai soli effetti penali.

4. Il ricorso non contiene alcun riferimento al capo della sentenza concernente gli interessi civili e
va, pertanto, rigettato agli effetti civili.

P. Q. M.

competenza territoriale, in quanto il giudizio di primo grado si è svolto innanzi al Giudice di pace di

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 29/10/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA