Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48351 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48351 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIFLETTORE ANTONIO N. IL 12/12/1973
avverso la sentenza n. 2176/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Riflettore Antonio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73 DPR 309/90, e ne denuncia la nullità
per violazione di legge e per mancanza o manifesta illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione della prova e alla conferma

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, operate dai giudici del
merito in coerenza con l’accusa contestata e con le risultanze
acquisite e in maniera immune da profili di manifesta illogicità della
motivazione, attraverso un improprio richiamo al materiale probatorio,
non direttamente apprezzabile in questa sede e una valutazione
alternativa del fatto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di e 1.000,00.

P.

Q

del giudizio di colpevolezza.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013
Il

‘gliere est.

esidente‘

DEPOSITATA 1

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