Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48350 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48350 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARTIBANI DANILO N. IL 07/07/1970
avverso la sentenza n. 6021/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ARTIBANI Danilo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 368 codpen., e denuncia mancanza di motivazione, assumendo che avrebbe agito nell’erronea
convinzione di avere effettivamente smarrito l’assegno bancario ceduto a Sgambelluri

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.

Valerio.

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