Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4835 del 21/10/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 4835 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ROMA
nei confronti di:
PIETROSANTI CHRISTIAN N. IL 29/06/1971
avverso la sentenza n. 3933/2013 GIP TRIBUNALE di LATINA, del
08/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Udito, per la p e civile, l’Avv
UditoiNifensoreAvv.

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Data Udienza: 21/10/2014

1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ricorre per cassazione
avverso la sentenza emessa, nei confronti di Pietrosanti Christian, dal Gup del
Tribunale di Latina, in data 8-1-2014,in ordine al delitto di cui all’art. 73 DPR
309/90,nella parte in cui sono state concesse le circostanze attenuanti
generiche.
2. Il ricorrente deduce, con unico motivo , violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e
vizio di motivazione, poiché il Gup ha motivato la suddetta statuizione con una
formula di stile (“al fine di adeguare la pena alla gravità del fatto”), ritenendo
addirittura prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva specifica, contestata
ed effettivamente ravvisata dal giudice, nonostante quest’ultimo abbia dato atto
dell’impossibilità di ritenere l’ipotesi lieve, in considerazione dell’oggettiva
gravità del fatto, del notevole quantitativo di sostanza stupefacente detenuto
dall’imputato e della non occasionalità dell’attività di spaccio. Tanto più che il
Pietrosanti deteneva droghe di tre tipologie diverse (cocaina per 647 dosi medie;
hashish e marivana per complessive 63 dosi medie) nonché un bilancino di
precisione; 1 kg di sostanza da taglio e la cospicua somma di euro 2.445,
custodita sulla propria persona. Non si comprende pertanto l’ avvertita esigenza
di mitigare il trattamento sanzionatorio.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
3.Con memoria presentata il 13-5-2014, La difesa del Pietrosanti ha chiesto
declaratoria di inammissibilità o, comunque, rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate si collocano al di fuori dell’area della deducibilità nel
giudizio di cassazione, ricadendo sul terreno del merito. Le determinazioni adottate
dal giudice a quo, in ordine al profilo in disamina, sono quindi insindacabili ove
siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Costituisce infatti ius
receptum , nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella
del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur
sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l’oggettiva
“tenuta”,sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l’accettabilità razionale
(Cass Sez. 3,n 37006 del 27 -9-2006, Piras , Rv. 235508; Cass. Sez. 6, n. 23528 del
6-6-2006 , Bonifazi , Rv. 234155). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del
provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’ultima:

RITENUTO IN FATTO

a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da
evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente
“contraddittoria” ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze
tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti
logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” ,indicati in termini specifici
risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Cass.Sez. 1, n.
41738 del 19/10/2011,Rv. 251516).
1.1.Nel caso di specie, il Tribunale

ha evidenziato che la concessione delle

circostanze attenuanti generiche si fonda sull’esigenza di adeguare la pena al fatto
mentre l’esito del giudizio di bilanciamento, in termini di prevalenza delle generiche
sulla contestata recidiva, si fonda sulla constatazione che l’imputato è gravato da un
unico precedente specifico, assai risalente nel tempo.
1.2.Trattasi, come si vede, di una motivazione precisa, fondata su specifiche
risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l’itinerario concettuale esperito
dal giudice di merito. D’altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza
significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre
alla ponderata ed argomentata valutazione da parte del giudice di merito un
diverso apprezzamento, anche se altrettanto ragionevole (Sez. U. 19-6-1996, Di
Francesco, Rv. 205621).
Occorre, sotto altro profilo , osservare come le circostanze attenuanti generiche
costituiscano, per l’appunto, uno strumento affidato al giudice per meglio adeguare
la pena al caso concreto, in base a una valutazione che sfugge ad una casistica
predeterminata (Cass. Sez. 6,n. 10412 del 13-3-1987 ,Rv. 176791), e per calibrare il
trattamento sanzionatorio, a seconda della gravità del reato ( Cass. Sez 3, 13-5-1987,
Orsetti, Cass. pen. 1988, 1635).
2.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile

PQM
2

ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO.

Così deciso in Roma, al! ‘udienza del 21-10-2014.

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