Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48349 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48349 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIAMPA’ LUCA N. IL 28/07/1985
avverso la sentenza n. 1559/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/09/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

GIAMPA’ Luca ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale perché non è stata riconosciuta
l’attenuante di cui al quinto comma del citato articolo di legge.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che la
quantità detenuta era sintomo sicuro della notevole offensività della condotta (g. 56 di
cocaina pura, idonei al confezionamento di 374 dosi medie singole).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.

§2.

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