Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48346 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48346 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FINELLA FRANCESCO N. IL 19/12/1972
avverso la sentenza n. 7486/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FINELLA Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del reato,
assumendo che l’ordinanza che gli consentiva di allontanarsi dall’abitazione per recarsi
al lavoro “dalle ore 16,30 alle ore 20” avrebbe indicato non l’orario di partenza da casa
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare l’interpretazione data nella sentenza impugnata, secondo cui
le 16,30 era l’ora in cui il detenuto era autorizzato a uscire dalla propria abitazione per
recarsi al lavoro, è logicamente ineccepibile.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.
ma quello in cui doveva già trovarsi sul luogo di lavoro.