Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48343 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48343 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERARDI TOMMASO N. IL 20/12/1962
avverso la sentenza n. 22/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
02/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
3. In ordine alla doglianza che riguarda le attenuanti generiche occorre in particolare
ricordare che il riconoscimento di tali attenuanti risponde ad una facoltà discrezionale
del giudice, il cui esercizio — positivo o negativo — deve essere sì motivato, ma nei
soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, come è avvenuto nel caso in esame valorizzando la negativa
personalità dell’imputato, desumibile dai precedenti penali, la gravità del fatto e
l’assenza di resipiscenza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/9/2013
. Berardi Tommaso ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui
all’art.73 DPR 309/90, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento al diniego delle generiche e all’eccessivo rigore della pena inflitta.