Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48342 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48342 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL KAFI MOHAMED N. IL 26/03/1976
MNAIBZE JAMAL N. IL 02/01/1990
avverso la sentenza n. 551/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Fatto e diritto
2. I ricorsi sono inammissibili, in quanto, a prescindere dalla loro genericità, tendono
a sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni
discrezionali in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del
giudice di merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri
suggeriti dall’art.133 cp., graduando correttamente l’aumento per la continuazione e
negando le generiche con argomenti immuni da vizi logici o giuridici e come tale
incensurabili in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 26/9/2013
. El kafi Mohamed e Minaibze Jamal ricorrono per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe indicata che ha confermato la condanna lgro inflitta‘ dal giudice di primo
grado per reati ex art.73 DPR 309/90. riducendo júVda come da dispositivo,
lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento il primo alla
determinazione dell’aumento per la continuazione e il secondo al diniego delle
generiche..