Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48332 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48332 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSSO MICHELE N. IL 17/09/1975
avverso la sentenza n. 1819/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/9/2013
. Russo Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che
ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per i reati a lui
ascritti riducendo la pena come da dispositivo, lamentando violazione di legge e
difetto di motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della pena inflitta.