Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48331 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48331 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FURLAN DENIS N. IL 22/03/1981
avverso la sentenza n. 1388/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/9/2013
. Furlan Denis ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato di cui agli
artt.81 cp-73 DPR 309/90 riducendo la pena come da dispositivo, lamentando
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’eccessivo rigore della
pena inflitta, che non teneva conto che tra i vari reati caduti in continuazione alcuni
erano stati qualificati ex art.73/5