Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48329 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48329 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• NEGRO Gianluca, nato a Lecce il giorno 25/08/1985;
avverso la ordinanza n. 461/15 in data 03/06FTI 1-2[1n/2015 del Tribunale di Lecce
in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato avv. Pantaleo Cannolletta del foro di Lecce
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 03/06 IlrE2ZE1/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Lecce, in riforma dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Lecce dell’08/05/2015, sostituiva la misura cautelare della
custodia cautelare in carcere alla quale era sottoposto Negro Gianluca con quella
degli arresti domiciliari senza l’ausilio di strumenti di controllo a distanza.
L’applicazione della misura si basava sulla ritenuta sussistenza a carico
dell’indagato e di altri cinque concorrenti, di gravi indizi del delitto di cui agli artt.
110, 81, 628 e 585 cod. pen. per aver sottratto, in concorso con altri, a Rizzo
Giuseppe una vettura Mercedes classe B con violenza consistita in pugni, calci e
colpi alla testa sferrati con il calcio di una pistola.

Data Udienza: 26/11/2015

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore
dell’indagato sulla base di un unico motivo, deducendo la violazione di legge
nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione risultante dal
testo del provvedimento impugnato e da altri atti del processo ex art. 606, lett.
e) cod. proc. pen.
Ha censurato la difesa del ricorrente che il tribunale non avrebbe adeguatamente
motivato in ordine al carattere occasionale dell’incontro tra aggressori e vittima

peraltro era dimostrato dall’esame delle sequenze tratte dai file video che
avevano ripreso l’azione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
2. Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari personali,
allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (in
motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica
funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati
nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità
del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della
decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere
conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui
all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza – Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep.
02/05/2000, Rv. 215828).

2

nonchè alla mancata partecipazione del Negro all’episodio delittuoso, come

Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha
trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex
multis Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv.
255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in

in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato (in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito – Cass. Sez. F,
sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n.
40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
3.

Ciò premesso, deve rilevarsi che l’ordinanza impugnata presenta una

motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.
In essa risultano, infatti, ricostruite – anche mediante rinvio al provvedimento
del gip – le emergenze investigative e tutti gli ulteriori elementi che portano a
ritenere che i fatti descritti nell’imputazione preliminare si sono verificati e che
essi sono riconducibili all’indagato (oltre che ai complici).
Per contro la difesa del ricorrente, oltretutto nel mancato rispetto del principio
giurisprudenziale dell'”autosufficienza” del ricorso per cassazione, si limita a
riportare quanto emergerebbe da tre fotogrammi per smentire uno dei vari
elementi a carico del Negro ossia il fatto che l’auto condotta da quest’ultimo fece
subito inversione per raggiungere la vittima: a parte che i fotogrammi in
questione, così come riportati in ricorso, si riferiscono ad una fase successiva alla
manovra in questione – allorchè l’auto del Negro si pose davanti a quella del
Rizzo – il quadro indiziario, nel suo complesso, non è oggetto di censura (in
particolare, il movente dell’aggressione, il ruolo di ciascun indagato, le
dichiarazioni del coimputato Cito).
In definitiva, la motivazione è immune da censure.

4.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile.

3

cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015.

spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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