Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48328 del 26/11/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 48328 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.

Data Udienza: 26/11/2015

avverso la sentenza n. 3984/2014 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI
AGOSTINACCHIO;
legé/sentite le conclusioni del PG Dott.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7/10/2014 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Forlì dichiarava non doversi procedere nei confronti di A.A.

con

riferimento ai reati di cui ai capi a) – artt. 110 e 340 cod. pen. (interruzione di
pubblico servizio) – e b) – artt. 110 e 640, comma 1 e 2 n.1 cod. pen. (truffa
aggravata)- in danno della Start Romagna spa.
In base alla denuncia presentata le persone sottoposte ad indagine, dipendenti
con mansioni dì autisti di corriera, al fine di realizzare una corale azione di
protesta, si erano astenuti dal lavoro nelle giornate dell’i e del 2 ottobre 2012,
presentando certificati medici ritenuti non veritieri, attestanti false patologie,
causando un danno per l’azienda di oltre 170.000 euro per l’interruzione delle
corse giornaliere del servizio pubblico di trasporto, senza perdita della relativa
indennità lavorativa per le giornate di malattie.
Secondo il ragionamento del giudice non era possibile effettuare alcun
accertamento concreto sull’assenza di stati patologici legittimanti l’assenza dei
lavoratori – imputati, pur apparendo probabile che nelle giornate in questione vi
era stata una forma di astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della
Start Romagna spa, costituitasi parte civile nel procedimento, sulla base di due
motivi:

3,

violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 425 cod. proc. pen. per non avere il gup limitato la propria
valutazione alla verifica della tenuta in dibattimento dell’accusa,
stabilendo l’effettiva sussistenza di una malattia in capo a tutti i lavoratori
o comunque la mancanza di prova circa la falsità dei certificati medici;

violazione dell’art.606, comma 1 lett. e) cod. prc. pen. in quanto
l’astensione dal lavoro in forma non legittima era stata provata dai

precedenti l’assenza lavorativa, attestanti anche un incontro tenutosi il
30/09/2012 per pianificare detta astensione.
Con memoria depositata il 10/11/2015  tramite unico difensore di fiducia, ha contestato
l’asserita violazione dell’art.601 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art.425
cod. proc. pen. richiamando brani della motivazione del provvedimento
impugnato tesi ad evidenziare la effettiva fragilità del quadro istruttorio per
sostenere l’accusa in giudizio, in conformità con il dato normativo; hanno inoltre
contestato il carattere strumentale della malattia – così come accertato presso
l’INPS – estraneo all’astensione dal lavoro in oggetto.
Con altra memoria depositata in pari data A.A. – hanno con identiche
argomentazioni chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 19/11/2015 il difensore della Start Romagna spa ha
insistito nelle proprie argomentazioni, sostenendo che la prova della falsità delle
certificazioni mediche avrebbe potuto acquisirsi in dibattimento e che sul punto
la motivazione del giudice doveva considerarsi carente.

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frenetici contatti telefonici tra i lavoratori interessati nei due giorni

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
giudice dell’udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a
procedere, a norma dell’art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare,
sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti,

potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere,
quindi, un giudizio di colpevolezza dell’imputato ed essendogli inibito il
proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni
alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate (Cass. sez.
2, sentenza n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013 – Rv. 257645).
Ritiene la società ricorrente che il gip abbia disatteso tali principi concludendo
per l’effettiva sussistenza di una malattia in capo ai lavoratori o comunque per la
mancanza di prova che i certificati medici attestassero malattie inesistenti,
circostanza da accertare in dibattimento.
Il rilievo è fondato in quanto il gup non ha spiegato le ragioni in base alle quali il
riscontro delle patologie che avrebbero legittimato la contemporanea assenza dal
lavoro di un consistente numero di lavoratori non poteva essere effettuato in
dibattimento. A tal fine ha riportato argomentazioni che per un verso si
riferiscono solo a tre lavoratori e per altro attestano l’esistenza di anomalie
riscontrate dall’INPS, circostanza che è in sé suscettibile di approfondimento.

3. Anche il secondo motivo di ricorso presenta profili di fondatezza, censurando il
ricorrente il provvedimento impugnato sul piano motivazionale, ritenuto carente
e contraddittorio sullo sviluppo probatorio relativo all’accertamento dell’assenza
di patologie.
Il giudice infatti ammette l’astensione dal lavoro attuata in modo non legittimo
per il rilevante numero di certificati inviati alla società — oltre che per lo stato di
agitazione in atto e per la pressione esercitata da alcuni lavoratori perché in
molti aderissero all’iniziativa — e ritiene al contempo che non vi g sia a priori
possibilità di provare che “i singoli certificati medici presentati dai singoli
lavoratori imputati nel presente procedimento attestassero malattie inesistenti”,
conclusione contraddittoria perché se l’uso dei certificati fu strumentale doveva
darsi conto dei motivi per i quali restava escluso l’accertamento dell’abuso
(verifica in astratto possibile attraverso indagini specifiche).

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contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non

Si consideri inoltre che con riguardo alle posizioni di Vicciantuoni Alberto e De
Rosa Vincenzo il giudice ha disposto il rinvio a giudizio, stralciando le loro
posizioni, ritenendo sussistenti i presupposti per procedere nei loro confronti per
l’interruzione di pubblico servizio e per la truffa, con riferimento alla condotta
diretta a far aderire altri lavoratori alla protesta mediante presentazione di
certificati attestanti sintomatologie non rispondenti al vero, secondo quanto
riportato nel capo d’imputazione.

accertare l’effettiva attendibilità dei certificati medici.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Forlì per
un nuovo esame della richiesta di rinvio a giudizio.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì.

Così deciso in Roma il giorno 26 novembre 2015

Il Consiglturéestensore

Il Presidente

Anche tale argomentazione risulta contraddittoria con l’affermata impossibilità di

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