Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48328 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48328 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIAGNE MODOU N. IL 03/09/1973
avverso la sentenza n. 3852/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Ossgrva in:
FATTO E DIRITTO
Diagne Modou ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73/5 DPR 309/90 ,1~45)., riducendo la
pena come da dispositivo e ne denuncia la nullità per violazione di
legge e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in

di colpevolezza e alla determinazione della pena

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione della prova, la
corretta qualificazione giuridica del fatto, e la congruità del
trattamento sanzionatorio, operate dai giudici del merito in coerenza
con l’accusa contestata e con le risultanze acquisite e in maniera
immune da profili di manifesta illogicità della motivazione, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede e una valutazione alternativa del fatto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

P.

Q.

riferimento alla valutazione della prova e alla conferma del giudizio

N.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso ,n Roma 26/9/2013
Il 9bsigliere st.

Il Presidente

DE-1, 09!TATAI

IN C,-s-22.1:ILLERIA

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