Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48325 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48325 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAURO ANTONINO N. IL 18/01/1967
avverso la sentenza n. 986/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

t
Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Di Mauro Antonino ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73 DPR 309/90, rideterminando la pena
previa esclusione della recidiva, e lamenta difetto di motivazione in
riferimento alla valutazione della prova, alla mancata applicazione

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit., della congruità del trattamento sanzionatorio,
correttamente interpretando e applicando i principi, più volte espressi
dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la motivazione non
appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando il ricorrente
tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non consentito riesame
del merito attraverso la rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente

della ipotesi attenuata e al diniego delle generiche..

al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di

e 1.000,00 in favore della

cassa delle ammende.

DEPOSITATA!

Così deciso in Roma 26/9/2013

IN CANCELLERIA

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l P esidente

– 3

DI C 2013

Il Furrionerio C-Y,udziario

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