Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48323 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48323 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SICALI FRANCESCO N. IL 25/01/1960
avverso la sentenza n. 3484/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Osàerva in:
FATTO E DIRITTO
Sicali Francesco ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in
epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73 DPR 309/90, e lamenta difetto di
motivazione in riferimento alla valutazione della prova, alla mancata
applicazione della ipotesi attenuata e alla conseguente
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
‘contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
rideterminazione della pena.
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di e 1.000,00.
P.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
e
1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma 26/9/2013
Il pQ1siglier e t.
r sidente
– 3 DIC 2013