Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48323 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48323 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• GALANTI Giuseppe, nato a Licata il 23/08/1958;
avverso la ordinanza n. 812/2015 in data 31/07/2015 del Tribunale di Palermo in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 31/07/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello di Galanti Giuseppe avverso
l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento
in data 1/06/2015 con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione
della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, applicata per due
fattispecie di tentata estorsione aggravata ex 7 d.l. n.152/1981, per le quali il
Galanti aveva riportato condanna in primo grado alla pena di sei anni di
reclusione ed euro 600,00 di multa.

Data Udienza: 24/11/2015

Osservava il gip che non erano emersi elementi idonei a comportare una
modifica del quadro cautelare o a far ritenere che le esigenze cautelari potessero
essere preservate con misure meno afflittive, e che nessun rilievo determinante
poteva essere attribuito al mero decorso del tempo. Sottolineava altresì che la
contrada Falcone si trovava in prossimità di Licata, sicchè l’eventuale
concessione degli arresti domiciliari in quella zona, così come richiesto, non
avrebbe determinato l’allontanamento dell’imputato dal territorio ove si erano
verificati i fatti.

l’attualità delle esigenze cautelari e la mancanza di significativi elementi di novità
rispetto a quanto evidenziato con il provvedimento applicativo della misura,
confermato dal Tribunale di Palermo in sede di riesame con ordinanza
n.1252/2013, divenuta definitiva il 5.03.2014.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori del Galanti
sulla base dell’unico motivo del vizio della motivazione in relazione alla
sussistenza delle esigenze cautelari (art. 606, comma 1, lett. c ed e cod. proc.
pen. in riferimento agli artt. 274 e 275, comma 3 cod. proc. pen. ed art. 81,
comma 2 – 110 – 629, comma 1 e 2 in relazione all’art.628, comma 3 n.1 e 7
d.l. 152/1991 cod. pen.).
Sostiene il ricorrente che la conclusione del giudizio di primo grado ed il periodo
di carcerazione preventiva già sofferto costituiscono – contrariamente a quanto
affermato dai giudici di merito – un aliquid novi per la rivisitazione della vicenda
cautelare; che la concessione degli arresti domiciliari con l’utilizzo del
braccialetto elettronico rappresenta la misura più idonea ad evitare il pericolo di
reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Deve premettersi che il ricorrente non contesta i principi di diritto richiamati
nell’ordinanza impugnata: trattandosi di procedimento di appello ex art. 310 cod.
prec. pen. il tribunale non doveva affrontare una nuova disamina delle risultanze
investigative già vagliate in sede di riesame; la decisione assunta in quella sede
in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione della misura non può
essere revocata o modificata fino a che non vengano addotti fatti o elementi
nuovi o sopravvenuti, non valutati in precedenza, idonei ad incidere seriamente
sulla valutazione cautelare precedentemente operata.

2

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Il tribunale condivideva il ragionamento del primo giudice, teso ad evidenziare

Tali principi sono in linea con l’insegnamento della Suprema Corte che ha
evidenziato in più circostanze che in tema di misure cautelari personali,
l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal
solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale
delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza
sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del
trattamento cautelare (ex multis Cassazione, sez. 2, sentenza n.1858 del
09/10/2013 – dep. 17/01/2014 – Rv. 258191).

costituiti dalla condanna in primo grado in relazione ai fatti per cui è imputato ed
il tempo trascorso in custodia cautela intramuraria.
Richiamando principi giurisprudenziali noti alla Corte sostiene che si tratterebbe
di elementi sufficienti per far ritenere mutato il quadro cautelate, senza tuttavia
considerare le puntuali osservazioni articolate sul punto dal tribunale con
motivazione logica e pertanto immune da censure (l’irrilevanza del mero decorso
del tempo, l’emissione della sentenza di primo grado a conferma della ipotesi
accusatoria anche in relazione alla sussistenza delle circostanze aggravanti, la
vicinanza del luogo indicato per la richiesta di arresti domiciliari a quello dove si
erano verificati i gravi episodi estorsivi).

1.2 La motivazione risulta adeguata con riferimento anche al carattere
imprescindibile della custodia cautelare in carcere, escludendosi nel
provvedimento impugnato la possibilità di affidamento dell’indagato circa
l’adempimento delle prescrizioni correlate alla misura degli arresti domiciliari,
seppure facendo ricorso agli strumenti di controllo elettronico di cui al’art.275 bis
cod. proc. pen; ciò in ragione della gravità della condotta estorsiva commessa
nella stessa zona indicata nell’istanza di attenuazione della misura.

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle

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Il ricorrente non contesta neanche che gli unici elementi di novità addotti sono

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015.

Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

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