Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48322 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48322 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DITTA Vincenzo, nato a Montevago il 09/02/1962;
avverso la ordinanza n.862/2015 in data 27/07 – 05/08/2015 del Tribunale di
Palermo in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27/07 – 05/08/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Palermo ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di Ditta
Vincenzo avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Marsala emessa in data 20/06/2015 con la quale era stata rigettata
la richiesta di revoca della misura cautelare della sospensione dall’ufficio,
applicata in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110, 61 n.9, 629 cod. pen.
perchè ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza di un’estorsione in danno
di Fardelas Paulo, costretto con minacce a sopportare le spese di riparazioni del
paraurti anteriore di una autovettura Fiat Panda in uso alla Guardia di Finanza.

Data Udienza: 24/11/2015

Ha osservato il tribunale che correttamente il gip aveva ritenuto le nuove
emergenze desumibili dalle indagini difensive – escussione di alcuni testi il cui
contenuto sarebbe contrario a quello delle dichiarazioni accusatorie rese dalla
persona offesa, consulenza di parte concernente il paraurti in questione – non
idonee ad elidere il grave quadro indiziario di colpevolezza del Ditta in ordine al
reato ascrittogli così come desumibile dal titolo genetico e dal giudicato cautelare

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del Ditta
sulla base di un unico motivo, chiedendo la nullità dell’ordinanza impugnata ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt.
274, 299 e 125 cod. proc. pen.
Sostiene il ricorrente l’insussistenza del giudicato cautelare sull’applicazione della
misura a seguito del ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza del
Tribunale del riesame di Palermo; l’assenza di pericolo d’inquinamento probatorio
e di reiterazione del reato; l’omessa motivazione sulla effettività ed attualità
della misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve premettersi che sull’applicazione della misura cautelare in argomento
(sospensione dall’ufficio) si è formato il giudicato cautelare, avendo la Corte di
Cassazione dichiarato inammissibile con sentenza n.40977 del 15.09.2015 il
ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo emessa a
seguito di appello avverso il provvedimento genetico, applicativo della misura
stessa.
I principi di diritto richiamati nell’ordinanza impugnata sono pertanto corretti:
trattandosi di procedimento di appello ex art. 310 cod. prec. pen. il tribunale non
doveva affrontare una nuova disamina delle risultanze investigative già vagliate
in sede di riesame; la decisione assunta in quella sede in ordine alla sussistenza
dei presupposti di applicazione della misura non può essere revocata o
modificata fino a che non vengano addotti fatti o elementi nuovi o sopravvenuti,
non valutati in precedenza, idonei ad incidere seriamente sulla valutazione
cautelare precedentemente operata.

2

A

formatosi sullo stesso fatto.

Tali principi sono in linea con l’insegnamento della Suprema Corte che ha
evidenziato in più circostanze che in tema di misure cautelari personali,
l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal
solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall’osservanza puntuale
delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza
sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del
trattamento cautelare (ex multis Cassazione, sez. 2, sentenza n.1858 del
09/10/2013 – dep. 17/01/2014 – Rv. 258191).

che gli unici elementi di novità addotti (dichiarazioni testimoniali rese in sede di
indagini difensive e consulenza tecnica di parte) non sono in grado di elidere il
grave quadro indiziario di colpevolezza dell’indagato.
Richiamando principi giurisprudenziali noti alla Corte sostiene che si tratterebbe
di elementi sufficienti per far ritenere mutato il quadro cautelaìe, senza tuttavia
considerare le puntuali osservazioni articolate sul punto dal tribunale con
motivazione logica e pertanto immune da censure (seconda e terza pagina
dell’ordinanza).

2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015.

Il ricorrente non contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui motiva

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