Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48321 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48321 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• SERRETI Giovanni, nato a Cinquefrondi il 7/03/1982;
avverso la ordinanza in data 19/03-25/05/2015 del Tribunale di Reggio Calabria
in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, avv. Mario Bagnato del foro di Vibo Valentia;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19/3 – 25/05/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Reggio Calabria ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Palmi in data 20/02/2015 con la quale era stata
applicata a Serreti Giovanni la misura cautelare personale della custodia in
carcere in relazione ai reati di cui ai capi 28, 29, 30, 31 e 32 della provvisoria
incolpazione, relativa a due rapine commesse in Laurana di Borrello,
rispettivamente, il 3 ed il 4 febbraio 2011, la prima in danno di un
autotrasportatore (sub 28) e la seconda presso un ufficio postale (sub 30),

Data Udienza: 24/11/2015

entrambe con l’uso di armi (sub 29 e 31) e, in un caso (la rapina sub 30), con
l’utilizzo per la fuga di un ciclomotore di provenienza furtiva (sub 32).
Ha evidenziato il tribunale che l’indagato aveva fornito il supporto logistico
all’azione degli autori materiali della rapina – allo stato non identificati – come
poteva evincersi dall’esame delle coordinate del GPS installato sulla sua
autovettura Volkswagen Golf; che egli era inserito nel circuito criminale al quale
appartenevano anche altri indagati nell’ambito della più ampia inchiesta relativa
ad una pluralità di rapine pluriaggravate commesse con modalità analoghe nel

diversi precedenti penali e di polizia.
Ha riscontrato pertanto i gravi indizi di colpevolezza e ritenuto sussistenti le
esigenze cautelari per il concreto pericolo di reiterazione dei reati, desumibile
dalle specifiche modalità esecutive dell’azione criminosa e soprattutto dalla
frequenza con cui le condotte di particolare allarme sociale erano state realizzate
dall’indagato.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato
sulla base di due motivi.
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. b) ed
e) cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravità indiziaria ed all’elusione delle
censure difensive – Travisamento del fatto – Difetto di motivazione.
Lamenta il ricorrente che gli elementi di colpevolezza si esauriscono nella
circostanza che la sua autovettura era stata monitorata dagli investigatori e
localizzata tramite impianto satellitare nei pressi dei luoghi delle due rapine
nonché, al termine delle stesse, in un’area geografica dove si presumeva essere
stata individuata la base logistica dei rapinatori, senza alcun ulteriore indizio
circa la partecipazione alle due rapine con il ruolo di basista o circa l’esistenza di
contatti con i correi nei delitti contestati; che tali lacune investigative erano state
evidenziate al tribunale del riesame che si era limitato a ribadire le
argomentazioni del gip omettendo di riscontrare i motivi di appello; che i fatti
erano stati travisati, con conseguente insussistenza delle esigenze cautelari.

2.2 Violazione dell’art.606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 125 comma 3 e 292 comma 2 cod. proc. pen. posto che il
vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da alcuni atti del
procedimento specificatamente indicati nei motivi di gravame.

2

periodo gennaio 2009 – settembre 2012; che il Serreti era persona gravata da

Ribadisce a riguardo il ricorrente la carenza della motivazione in ordine alla
valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando i principi di diritto che
individuano il livello probatorio necessario per il legittimo esercizio del potere
cautelare.
Ha concluso pertanto per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con ogni
conseguente statuizione.

1. Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari personali,
allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (Cass. Sez. U,
sent. n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Rv. 215828).
Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa
Corte Suprema (cfr. ex multis: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013,
dep. 20/06/2013, Rv. 255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in
cassazione se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in
mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato” (Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep.
19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep.
18/11/2010, Rv. 248698).

2. Ciò premesso, si rileva che l’ordinanza impugnata risulta emessa in violazione
dell’art.273, primo comma cod. proc. pen. che stabilisce quale condizione
generale di applicabilità della misura l’esistenza a carico dell’indagato di gravi
indizi di colpevolezza.

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il concetto di gravità va altresì identificato con l’alta probabilità di attribuibilità
del reato all’indagato.
La qualificata probabilità di colpevolezza del Serreti è data nel caso di specie
dalla disamina delle coordinate GPS che registravano i movimenti
dell’autovettura in occasione delle due rapine, attestanti:
nei

50

minuti

antecedenti

l’azione

delittuosa

in

danno

dell’autotrasportatore, il 3 febbraio, “l’auto dell’indagato si muoveva
lentamente nella zona in cui la rapina veniva eseguita, partendo da un

Laureana di Borrello) e ritornandovi dopo 50 minuti e ivi fermandosi
durante il tempo in cui i due complici agivano.. .all’incirca 15 minuti dopo
l’esecuzione della rapina, l’auto veniva rintracciata in quella contrada
Vescovado del comune di Candidoni, limitrofo a quello di Rosarno, in una
traversa della SP1 ove sarà poi rinvenuta la base logistica di cui si è
detto”;
“nei minuti esatti della rapina (del 4 febbraio), Serreti Giovanni si trovava
nei pressi dell’ufficio postale dove giungeva, partendo all’incirca 15 minuti
prima, dalla base logistica in contrada Vescovado, nel comune di
Candidoní, luogo ove faceva ritorno all’incirca 10/15 minuti dopo
l’esecuzione della rapina stessa”.
Alla contestualità spaziale non si aggiungono altri elementi che colleghino
l’indagato alle rapine a mano armato, con riferimento alla condotta contestata
(accertamento dell’assenza di situazione ostative alla commissione dei reati e
individuazione di possibili vie di fuga; appoggio logistico), specie in
considerazione che:
a)

non sono riportati nel testo del provvedimento impugnato elementi da cui
desumere contatti con gli autori materiali delle rapine nelle varie fasi in
cui essa si è svolta;

b)

la cd. base logistica dei rapinatori è individuata in un aranceto in stato di
abbandono su cui sorgeva una baracca in contrada Vescovado, nelle cui
“zone circostanti” furono rinvenute delle armi, senza ulteriori dati che
colleghino i riscontri in loco e gli oggetti sequestrati, ivi comprese le armi,
alle rapine in questione;

c)

la presenza dell’indagato in contrada Vescovado è elemento alquanto
vago in mancanza di specificazione della distanza dal luogo ove si
presume che i rapinatori si siano recati dopo le azioni delittuose.

punto (SP, all’altezza della strada comunale Barbasano, nel comune di

In definitiva, senza dubbio la presenza del Serreti sui luoghi interessati dalle
rapine, con le modalità indicate, costituisce un indizio della sua colpevolezza ma
deve altresì ritenersi che l’ordinanza impugnata non da conto della gravità del
quadro indiziario secondo i criteri richiamati in precedenza.

Nel tentativo di dare particolare consistenza agli elementi dell’accusa la
motivazione contiene altresì affermazioni non conformi ai canoni della logica.
Si sostiene infatti che il Serreti era inserito in un circuito criminale organizzato a

che “pertanto appare opportuno riportare tale materiale indiziario, utile a
corroborare la posizione cautelare dell’odierno ricorrente”, affermazione rilevante
semmai ai fini delle esigenze cautelari ma priva di effettivi riferimenti ai reati per
i quali la misura custodiale è stata applicata (il Furuli e il Gallo risultano estranei
ai delitti in questione; inoltre, per il reato associativo ex art.416 cod. pen, pure
contestato al ricorrente, non è stata richiesta la misura cautelare).
Lo stesso dicasi per il riferimento alla personalità del Serreti, “soggetto
pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.. .già comparso nella presente
indagine” (in relazione a rapine non oggetto di contestazione), elemento ritenuto
anch’esso riconducibile al quadro indiziario (pag.6), sulla base di un
ragionamento che sfugge alla verifica logica.

3. Per tutte le ragioni indicate l’ordinanza impugnata va pertanto annullata con
rinvio al tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame per le misure coercitive
per un nuovo giudizio sull’istanza di riesame del provvedimento applicativo della
massima misura cautelare.
P.Q.M.
cou n;,,,A;to
Annullirl’ordinanza impugnata e dispone l’integrale trasmissione degli atti al
tribunale di Reggio Calabria sezione del riesame per le misure coercitive per un
nuovo giudizio sull’istanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 disp. att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015.

cui appartengono anche Furuli Rocco e Gallo Rocco (indagati per altre rapine) e

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