Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48320 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48320 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CARNEVALE Gianfranco, nato a San Lucido il 16/06/1974;
avverso la ordinanza n. 660/15 in data 06/07/2015 del Tribunale di Catanzaro in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 06/07/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Catanzaro ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Cosenza in data 18/06/2015 con la quale era
stata applicata a Carnevale Gianfranco la misura cautelare personale della
custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in concorso (capo a)
e di resistenza a pubblico ufficiale.
Il ricorrente è indagato perché in concorso con Torres Cazola Irene,
immediatamente dopo aver commesso un furto in abitazione con sottrazione
anche di una cassaforte contenente denaro e preziosi, adoperava violenza e
minacce nei confronti della persona intervenuta per impedire la fuga e

Data Udienza: 24/11/2015

recuperare la refurtiva nonché si opponeva all’azione di un carabiniere che
tentava di bloccarlo ed identificarlo, proseguendo la marcia alla guida di un auto
con tentativo di investire il militare.
Il Tribunale ha condiviso il ragionamento del primo giudice, richiamando
integralmente la motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria, basata
sulle risultanze investigative (verbali di arresto in flagranza di reato,
perquisizione e sequestro; denuncia della persona offesa; verbali di s.i.t. rese
dalle persone presenti ai fatti; verbale di rinvenimento e consegna dei beni

d’interrogatorio aveva reso sostanziale confessione, ammettendo i fatti
contestati.
In punto di esigenze cautelari il giudice del riesame ha ravvisato il concreto ed
attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, valorizzando nel
caso concreto la particolare intensità del dolo dell’indagato (dagli atti emergeva
non già la occasionalità del delitto ma la preventiva organizzazione del furto,
consapevolmente diretto al denaro ed ai preziosi contenuti in cassaforte) nonché
l’atteggiamento estremamente violento nei confronti delle parti lese.

2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore del
Carnevale sulla base dell’unico motivo della violazione di legge e vizio di
motivazione ex art. 60 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Contesta il ricorrente le argomentazioni del giudice di merito in relazione al
quadro cautelare, sottolineando il carattere isolato dell’episodio delittuoso e
l’ampia confessione resa durante l’ interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Deve premettersi che il ricorrente non contesta la consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza – in relazione a fatti peraltro ammessi – ritenendo non
adeguatamente motivata la decisione in ordine alla custodia cautelare in carcere.
Richiama a tal fine principi giurisprudenziali noti alla Corte ed indica quali unici
elementi a sostegno della propria tesi il carattere isolato dell’episodio delittuoso
e l’ammissione di responsabilità, senza soffermarsi sui punti della motivazione
che ribadiscono la necessità dell’applicazione della massima misura custodiale e
confutare le ragioni a sostegno della decisione a riguardo.
Il motivo pertanto si caratterizza per la sua genericità limitandosi appunto a
trattare principi generali in materia ed a dolersi, altrettanto genericamente e con

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sottratti al legittimo proprietario). Ha altresì evidenziato che il Carnevale in sede

espressioni apodittiche, della carenza motivazionale del provvedimento
impugnato senza di fatto controbattere agli specifici elementi indicati dal
Tribunale del riesame.
I Giudici del merito, infatti, hanno adeguatamente motivato in ordine all’esigenza
cautelare legata alla necessità di prevenire la reiterazione di analoghe condotte
delittuose valorizzando sul punto la particolare intensità del dolo e
l’atteggiamento estremamente violento del Carnevale, sostanziatosi nel carattere
allarmante della minaccia di morte rivolta alla persona che tentava di fermarlo

durante la fuga in auto.
Sono state in pratica richiamate le specifiche modalità e circostanze del fatto
quali aspetti della condotta criminosa da cui poter ricavare il pericolo di recidiva
con motivazione congrua e priva di contraddizioni.
Il giudizio prognostico decisamente sfavorevole è stato riscontrato anche dai
numerosi precedenti penali, anche specifici, dai quali il ricorrente è compromesso
(non risulta pertanto veritiera l’occasionalità del reato dedotta in ricorso) nonché
dalle argomentazioni addotte per giustificare la rapina (l’indagato fa ricorso alla
commissione di reati contro il patrimonio per far fronte a condizioni economiche
particolarmente disagiate).
La motivazione risulta adeguata con riferimento anche al carattere
imprescindibile della custodia cautelare in carcere, escludendosi nel
provvedimento impugnato la possibilità di affidamento dell’indagato circa
l’adempimento delle prescrizioni correlate alla misura degli arresti donniciliari,
seppure facendo ricorso agli strumenti di controllo elettronico di cui al’art.275 bis
cod. proc. pen; ciò in ragione dei numerosi precedenti penali, fra i quali figura
anche il reato di evasione, oltre che della gravità della condotta contestata.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di esigenze cautelari che la
modalità della condotta tenuta in occasione del reato può essere presa in
considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell’imputato, oltre che
sulla gravità del fatto (Cass. Sez. 6, sent. n. 12404 del 17.2.2005, dep.
4.4.2005, rv 231323) ed appare altresì adeguata a spiegare la scelta della
custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a prevenire il pericolo di
reiterazione di reati della stessa specie; inoltre, in tema di scelta e adeguatezza
delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in
carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione (peraltro in questa sede
esistente) delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è
sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura

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nonché nella condotta pericolosa posta in essere nei confronti del carabiniere

e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell’indagato,
gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente
ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la
prosecuzione dell’attività criminosa, rimanendo in tal modo superata e assorbita
l’ulteriore dimostrazione dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Cass.
Sez. 1, sent. n. 45011 del 26.9.2003, dep. 21.11.2003, rv 227304; Sez. 6, sent.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015.

n. 17313 del 20/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250060).

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