Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4832 del 21/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 4832 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERE LUIGI N. IL 26/09/1971
avverso la sentenza n. 4771/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
ity
che ha concluso per

T

T fp

tt /0 4/ E

Data Udienza: 21/10/2014

1. Pere Luigi ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli, in data 19-9-2012, con la quale è stata confermata la sentenza di
condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod.
pen.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge, poiché, per
l’udienza del 19/9/2012, il difensore di fiducia aveva aderito all’astensione
indetta dall’Unione Camere Penali dal 17/9/2012 al 21-9- 2012. Ciononostante,
la Corte si e limitata a rilevare l’assenza della difesa di fiducia, senza specificarne
le ragioni, procedendo alla trattazione del processo, dopo aver nominato, ex art.
97 comma 4, cod. proc. pen., un difensore d’ufficio. Di qui la nullità della
sentenza impugnata.
2.1.Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in merito alla
scusabilità del momentaneo allontanamento dell’imputato dal domicilio in cui
era ristretto, correlato ad una situazione integrante gli estremi dello stato di
necessità, in relazione all’urgenza di un intervento sanitario nei confronti del
Pere
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La doglianza formulata con il primo motivo di ricorso è manifestamente
infondata. Risulta infatti dalla sentenza impugnata che in primo grado il
processo era stato definito con giudizio abbreviato. In appello pertanto si è
proceduto con il rito camerale , a norma del combinato disposto degli artt.
443 ult. co e 599 cod. proc. pen. Orbene, si dà atto nel verbale dell’udienza
tenutasi di fronte alla Corte d’appello di Napoli, il 19-9-2012, che “nessun
difensore è presente”. Dunque il difensore non è comparso per rappresentare
la sua adesione all’astensione deliberata dai competenti Organi di categoria
né risulta che abbia comunicato la predetta adesione in altro modo alla Corte
d’appello. Del tutto ritualmente, pertanto, quest’ultima ha dato corso al
giudizio,non essendo stato comunicato alcunché e non potendo certamente
l’adesione del difensore all’astensione costituire oggetto di presunzione.
2.

Il secondo motivo di ricorso esula dal numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e
di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette

RITENUTO IN FATTO

da motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di
sindacato del vizio di motivazione, infatti , il compito del giudice di legittimità
non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai
giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova , bensì di stabilire
se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se
abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e
applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno
giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez. U.
,13-12-1995 Clarke ,Rv. 203428).
2.1. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato come il Pere sia stato
bloccato dai Carabinieri mentre era a bordo di un’autovettura.
Nell’occasione,egli dichiarò solo di essere privo dei documenti, perché li aveva
dimenticati, nonché di assicurazione, aggiungendo poi di essere agli arresti
domiciliari. Il verbalizzante ha poi riferito che il Pere era agitato ma sembrava
stesse bene e che egli non sapeva perché l’ambulanza fosse stata chiamata.
Alla luce di tali risultanze-conclude il giudice a quo-manca del tutto la prova
che il Pere si sia allontanato da casa per far fronte ad una situazione di grave
pericolo per la propria incolumità, non altrimenti evitabile, e che non abbia
avuto neppure la possibilità di avvisare la polizia giudiziaria.
2.2.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è dunque
enucleabile una attenta analisi della regiudicanda , avendo i giudici di secondo
grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla
conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logicogiuridico in nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità, e sulla
base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà
o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte
suprema può esprimere alcun giudizio sull’attendibilità delle acquisizioni
probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito , con
la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti , sul piano
logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al
sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 606, comma 3,
cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
2

9O

convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente

spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità ,
in favore della Cassa delle ammende.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO 1.000,00 IN
FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 21-10-2012 .

PQM

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA