Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48319 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48319 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLLECCHIA ALESSIO N. IL 25/10/1977
avverso la sentenza n. 160/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Collecchia Alessio ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna del giudice di
primo grado per il reato ex art.73-80/2 DPR 309/90, riducendo la pena
come da dispositivo, e ne denuncia la nullità per violazione di legge e
per mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al

Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che generico, siccome
ripetitivo della censura formulata in sede di gravame, già esaminata e
respinta dalla corte di merito con motivazione ineccepibile, sotto
l’apparenza della denunzia di vizi di legittimità, pretende di
contestare la mancata applicazione dell’invocata attenuante, negata dai
giudici del merito in coerenza con le risultanze acquisite e in maniera
immune da profili di manifesta illogicità della motivazione, attraverso
un improprio richiamo al materiale probatorio, non direttamente
apprezzabile in questa sede e una valutazione alternativa del fatto.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013
Il Ccjyfigliere elst

e 1.000,00 in favore della

mancato riconoscimento dell’attenuante ex art.73/7 dPR cit.

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