Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48319 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48319 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• PETRUOLO Francesco, nato a Marcianise (CE) il 17/06/1975;
avverso la ordinanza n. 3268/15 in data 07/07/2015 del Tribunale di Napoli in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio Giaranella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore dell’imputato, avv. Romolo Vignola del foro di Caserta;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 7-20/07/2015, a seguito di giudizio di riesame, il
Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 18/06/2015
con la quale era stata applicata a Petruolo Francesco la misura cautelare
personale della custodia in carcere in relazione ai reati di rapina aggravata in
concorso (capo a), sequestro di persona (capo b), detenzione e porto in luogo
pubblico di armi e munizionamento (capo c).

Data Udienza: 24/11/2015

In sintesi, la vicenda trae origine da un grave episodio criminoso, consumatosi in
data 26.09.2014 presso il caveau della Battistolli s.p.a. – ubicato nell’area del
Centro Orafi Tarì di Marcianise – ove erano convogliati quotidianamente denaro,
valori e preziosi provenienti generalmente da banche, uffici postali ed altri enti,
allorquando ignoti malviventi a bordo di un furgone blindato con targhe
contraffatte riuscirono ad entrare nel vano protetto e, con la minaccia delle armi
rivolte contro gli addetti alla sicurezza ivi presenti – Palma Antonio e l’indagato

contenenti una ingente somma di denaro (circa 15 milioni di euro).
Il Petruolo è stato ritenuto gravemente indiziato di aver avuto il ruolo di “basista”
per i numerosi comportamenti agevolatori dell’azione criminosa posti in essere e
per le concrete iniziative finalizzate al buon esito della rapina.
Il Tribunale ha condiviso il ragionamento del primo giudice, richiamando
integralmente la motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; ha
altresì esaminato le singole azioni dell’indagato (punti da 1 a 8 dell’ordinanza
impugnata), così come acquisite in atti attraverso le immagini captate dal
sistema di videosorveglianza, ritenendo necessaria una valutazione globale ed
unitaria del loro svolgersi.
In relazione alle esigenze cautelari ha evidenziato che le modalità usate per
portare a termine le vicende criminose dovevano reputarsi sintomatiche di un
concreto ed intenso pericolo di commissione di altri gravi reati della stessa
specie, essendosi il Petruolo dimostrato soggetto inserito in un circuito criminale
altamente organizzato.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato
sulla base di due motivi.
2.1 Violazione di legge in ordine all’osservanza dei criteri valutativi della gravità
indiziaria ex art.273 cod. proc. pen. – violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.
proc. pen. in relazione all’art. 273 cod. proc. pen. – carenza ed illogicità della
motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari indicativi del
presunto concorso del ricorrente per la realizzazione dell’azione criminosa di cui
al capo a) della rubrica.
Ha lamentato il ricorrente l’assenza di un effettivo esame globale ed unitario
degli atti di indagine, senza considerare l’eventuale coinvolgimento di altri
colleghi al fine della verifica dell’effettiva efficacia causale del proprio
comportamento rispetto all’azione criminosa; trascurando inoltre il rilievo
difensivo in ordine al mancato rinvenimento del DNA sul cellulare utilizzato per

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Petruolo Francesco – dopo averli immobilizzati, si appropriarono di alcune ceste

inviare messaggi ai complici, come da relazione del Gabinetto di Polizia
scientifica del 9.02.2015 allegata al ricorso.
2.2 Violazione dell’art.606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in riferimento all’art.
274 cod. proc. pen. – carenza della motivazione in ordine alla valutazione circa la
sussistenza delle esigenze cautelari.
Si duole a riguardo il ricorrente del fatto che nel provvedimento impugnato non
si sarebbe adeguatamente motivato con riguardo all’applicazione della misura

recidiva, senza alcun cenno altresì alla possibile applicazione del braccialetto
elettronico ai fini dell’applicazione della misura degli arresti domiciliari con le
modalità previste dall’art.275 bis cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1 Deve innanzitutto premettersi che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari personali,
allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del
provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei
gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in
relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni
che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la
valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di
diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie” (in
motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica
funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo
la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati
nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità
del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della
decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere
conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui
all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza – Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep.
02/05/2000, Rv. 215828).

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cautelare di massimo rigore in termini di concretezza ed attualità del pericolo di

Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha
trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex
multis: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv.
255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in

in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato (in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del
giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito – Cass. Sez. F,
sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n.
40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).

1.2 Ciò premesso, si rileva che l’ordinanza impugnata presenta una motivazione
congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria.
In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori
elementi che portano a ritenere che i fatti descritti nell’imputazione preliminare
sono riconducibili all’indagato: si richiamano a tal fine i comportamenti che
caratterizzano l’azione di basista del Petruolo, così come riportati nei punti da 1 a
8 dell’ordinanza impugnata (pagine da 3 a 8); a ciò si aggiunga il dato
significativo della telefonata intercorsa il giorno della rapina tra il ricorrente e la
guardia in servizio alla centrale operativa finalizzata ad evitare che il furgone dei
rapinatori potesse incrociarsi con altri blindati (pagine 9 e 10).

1.3 Per contro la difesa del ricorrente limita i propri rilievi, sostanzialmente, a
due osservazioni, entrambi inconferenti. In primo luogo deduce che non sarebbe
stata presa in adeguata considerazione “la questione relativa alla condotta
tenuta dagli altri vigilantes durante le varie fasi della rapina”, senza considerare
a riguardo la pertinente osservazione del tribunale secondo cui l’eventuale
coinvolgimento di altri colleghi non sarebbe di per sé idoneo ad elidere o
attenuare la responsabilità del Petruolo, così come delineata sulla base dei gravi
indizi di colpevolezza indicati. In particolare, l’apertura da parte di costui della

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cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od

porta blindata del c.d. polmone che consentì l’accesso dei malviventi al sito
protetto, senza premere il tasto dell’allarme, collocato nello vano contenente il
sistema di apertura elettronico, è risultata immotivata, non giustificata cioè né
dal timore che i rapinatori potessero avere le chiavi né dalla preoccupazione che
la porta potesse non garantire protezione, trattandosi di vetro blindato che già in
passato aveva dato prova di grande resistenza.
Quanto poi al risultato dell’accertamento del DNA sul telefono cellulare, l’allegata

tribunale. Risulta infatti che solo una traccia biologica ha dato esito positivo nella
quantificazione del DNA e che il relativo profilo genetico è differente da quello del
ricorrente. Dalla lettura della relazione stessa non è dato evincere tuttavia su
quale dei due telefoni – della stessa marca e tipo, uno rinvenuto sul furgone e
l’altro, utilizzato dal “basista”, nel tombino del cortile della società Battistolli – sia
stato estrapolato il profilo del DNA, essendo ovvio che se fosse stato rilevato sul
telefono ritrovato nel furgone, certamente non poteva appartenere al Petruolo.
La conclusione sul punto non risulta inficiata dalle argomentazioni del ricorrente
che si è limitato a riproporre il mero dato della accertata estraneità del suo
profilo genetico al campione prelevato su uno dei due cellulari.

2. Quanto, poi, al motivo di ricorso che tratta delle esigenze cautelari non può
non rilevarsi l’assoluta genericità dello stesso nella parte in cui si limita
sostanzialmente a trattare principi generali in materia ed a dolersi, altrettanto
genericamente e con espressioni apodittiche, della carenza motivazionale sul
punto del provvedimento impugnato senza di fatto controbattere agli specifici
elementi indicati dal Tribunale del riesame.
I Giudici del merito, infatti, hanno adeguatamente motivato in ordine all’esigenza
cautelare legata alla necessità di prevenire la reiterazione di analoghe condotte
delittuose chiarendo da un lato che le modalità usate per portare a termine le
vicende criminose (la programmazione della rapina, l’uso delle armi, l’esecuzione
coordinata dell’azione, l’ingente somma prelevata) si rivelano sintomatiche di un
concreto ed intenso pericolo di commissione di altri gravi delitti della stessa
specie di quelli per cui si procede; dall’altro che il Petruolo si è dimostrato
inserito in un circuito criminale altamente organizzato, in grado di commettere
crimini di particolare allarme sociale.
Quanto, poi, all’inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in
carcere i Giudici del merito hanno motivatamente ritenuto la misura di massimo
rigore proporzionata all’entità delle contestazioni e l’unica idonea a

relazione della polizia scientifica conferma anziché smentire il ragionamento del

salvaguardare le esigenze di cautela sociale, in considerazione anche del fatto
“che, allo stato, tutti gli altri complici sono ancora in libertà, con concreta
possibilità di contatti nell’ipotesi di misura domiciliare” .
Tale motivazione appare adeguata, alla luce del principio affermato da questa
Corte, secondo il quale in tema di esigenze cautelari, la modalità della condotta
tenuta in occasione del reato può essere presa in considerazione per il giudizio
sulla pericolosità sociale dell’imputato, oltre che sulla gravità del fatto (Cass.
Sez. 6, sent. n. 12404 del 17.2.2005, dep. 4.4.2005, rv 231323) ed appare

unica misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa
specie alla luce dell’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio,
secondo il quale in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini
della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria
un’analitica dimostrazione (peraltro in questa sede esistente) delle ragioni che
rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con
argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei
reati nonché dalla personalità dell’indagato, gli elementi specifici che, nella
singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la
misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell’attività criminosa,
rimanendo in tal modo superata e assorbita l’ulteriore dimostrazione
dell’inidoneità delle subordinate misure cautelari (Cass. Sez. 1, sent. n. 45011
del 26.9.2003, dep. 21.11.2003, rv 227304; Sez. 6, sent. n. 17313 del
20/04/2011, dep. 05/05/2011, Rv. 250060).
A ciò si aggiunga che lo scrutinio del provvedimento impugnato da parte di
questa Corte Suprema non può che riguardare la già evidenziata adeguatezza
motivazionale del provvedimento impugnato e non potrà comportare una nuova
o diversa diretta valutazione del se le esigenze cautelari possano bene essere
garantite con misura meno afflittiva di quella in atto perché tutto ciò
comporterebbe un’inammissibile valutazione di merito (peraltro già operata nelle
precedenti fasi del giudizio cautelare incidentale che qui ci occupa).
L’ampia motivazione sull’imprescindibilità della custodia cautelare in carcere
rendeva altresì ultronea la motivazione circa l’inadeguatezza della misura degli
arresti domiciliari con controllo elettronico.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.

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altresì adeguata a spiegare la scelta della custodia cautelare in carcere quale

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa

ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter disp.att. cod. proc.pen.

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015.

sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi

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