Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48318 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48318 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GULLOTTA DANIELE VINCENZO SALVATORE N. IL 07/10/1977
avverso la sentenza n. 3205/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
22/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Gullotta Daniele Vincenzo Salvatore ricorre per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna
inflittagli dal giudice di primo grado, per il reato ex art.73 DPR
309/90, e lamenta difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova, alla mancata applicazione della ipotesi

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte in ordine alla destinazione allo
spaccio della droga, della sussistenza dell’ipotesi criminosa
contestata, della esclusione della minima offensività della condotta
criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio ex
art.73/5 cit., correttamente interpretando e applicando i principi, più
volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di guisa che la
motivazione non appare sindacabile in questa sede, soprattutto quando
il ricorrente tende, come nel caso in esame, a sollecitare un non
consentito riesame del merito attraverso la rilettura del materiale
probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente

attenuata e alla conseguente rideterminazione della pena.

al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di C 1.000,00.
P.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 26/9/2013

DE,OSITATA1
IN CANCELLERIA

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