Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48318 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48318 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• LIPARI Giuseppa nata a Favara (AG) il 18.11.1950
avverso il decreto di archiviazione emesso in data 31.03.2015 del giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Agrigento;
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso;

FATTO E DIRITTO
1. Con decreto emesso il 31.03.2015 il giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Agrigento con procedimento de plano rigettava l’opposizione alla
richiesta di archiviazione del PM relativa al procedimento penale nei confronti di
Bellavia Fabiola, indagata per il reato di cui all’art.640 cod. pen; opposizione
presentata nell’interesse di Lipari Giuseppa, conduttrice di un immobile di
proprietà della Bellavia, coinvolto in un evento franoso.
Il Gip disponeva di conseguenza l’archiviazione del procedimento, ordinando la
restituzione degli atti al PM.
Evidenziava a riguardo che le ulteriori indagini indicate non erano idonee ad
inficiare il corretto ragionamento del PM posto a base della richiesta di

Data Udienza: 24/11/2015

archiviazione; che l’indagata, al momento della stipula del contratto di locazione,
non poteva in alcun modo prevedere, alla stregua delle informazioni in suo
possesso, l’evento franoso verificatosi il 05.03.2014 (a distanza cioè di tre anni
dall’accordo negoziale); che, all’epoca, tanto gli enti pubblici quanto i privati
interessati si stavano occupando di un fenomeno di “colamento superficiale” che
sembrava sotto controllo e che degenerò in maniera non prevedibile in una
frana; che l’imprevedibilità dell’evento, come effettivamente verificatosi, era
confermata dal comportamento di molti proprietari e operatori commerciali che

travolta dalla frana; che la stessa opponente, anch’essa ignara della situazione,
aveva chiesto di volturare la locazione in favore del figlio; che l’indagata, al pari
dell’opponente, doveva considerarsi vittima non colpevole di quanto accaduto.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore
della sulla base di un unico motivo: violazione dell’ art.606 comma 1, lett. b) e in
relazione agli artt. 629 e 646 cod. pen. – manifesta illogicità.
Lamenta la ricorrente che le argomentazioni utilizzate nel provvedimento
impugnato sono di tipo ipotetico, disancorate dalle emergenze delle indagini e, in
particolare, dalla documentazione prodotta.
3.

Il Procuratore Generale con nota scritta del 10.09.2015 ha chiesto la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata il 2/11/2015 Bellavia Fabiola ha richiesto
l’inammissibilità del ricorso escludendo la sussistenza di una delle ipotesi di
nullità previste dall’art.127 cod. proc. pen. e, in particolare, la violazione del
contraddittorio.
4. Il ricorso è inammissibile.
Secondo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte “l’ordinanza di
archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6
dell’articolo 409 cod. proc. pen; e tali limiti sussistono, quale che sia il
procedimento a conclusione del quale essa sia stata pronunciata; la citata
norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi di nullità previsti
dall’articolo 127, comma 5, cod. proc. pen, legittima il ricorso per cassazione
soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le
facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè l’intervento in camera di consiglio

in quel periodo avevano effettuato consistenti investimenti nella zona poi

per i procedimenti da svolgersi dinanzi al Tribunale” . (Cass. Sez. Un., sent. n.
24 del 9.6.1995, dep. 3.7.1995, rv 201381).
Nel caso di specie la ricorrente non ha lamentato una violazione del
contraddittorio – inteso anche come diritto all’ascolto – limitandosi ad eccepire la
manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Ha richiamato a tal fine il contenuto degli atti processuali ritenendo altresì
erronea l’interpretazione da parte del gip delle norme sostanziali di riferimento

che sarebbe stato pretermesso a seguito di una precisa richiesta in tal senso.
Il ricorso risulta quindi proposto al di fuori dei casi di nullità pervisti dall’art.127,
comma 5 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015

(artt. 629 e 646 cod. pen.), senza indicare alcun ulteriore elemento d’indagine

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