Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48317 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 48317 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MAIORANA Cosma nato a Nicotera il 28.07.1943
MAIORANA Raffaele nato a Messina il 7.05.1968

avverso il decreto di archiviazione emesso in data 08.06.2015 del giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Messina;
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
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Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
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Generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto emesso 1’8.06.2015 dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Messina era dichiarata inammissibile l’opposizione alla richiesta di
archiviazione del PM relativa al procedimento penale nei confronti di ignoti, per il
reato di cui all’art.640 cod. pen; opposizione presentata da Maiorana Cosma e
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Il Gip disponeva di conseguenza l’archiviazione de plano del procedimento,
ordinando la restituzione degli atti al PM.
Evidenziava a riguardo che con l’opposizione il difensore aveva contestato la
rilevanza meramente civilistica dei fatti esposti nella querela nonché la tardività

Data Udienza: 24/11/2015

di quest’ultima, avendo le parti offese appreso soltanto nell’anno 2008 che una
porzione del terreno da essi condotto in locazione era di proprietà demaniale sì
che il pagamento invariato del canone risultava conseguenza di artifici e raggiri,
specie in considerazione della richiesta di rivalutazione secondo indici ISTAT,
formalizzata dalla locatrice con missiva del 30.12.2019.
Riteneva il Gip che gli approfondimenti istruttori richiesti (sopralluogo per
verificare la reale dimensione del terreno locato; quantificazione dell’ammontare
del canone locatizio; escussione di consulenti) fossero attinenti al merito e non

che il reato – perfezionatosi con la conclusione del contratto – in ogni caso si era
prescritto, in quanto la prosecuzione dei pagamenti dei canoni doveva
considerarsi una conseguenza degli effetti della denunciata truffa.

2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di fiducia dei Maiorana, sulla base di due motivi:
violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409,
comma 2 – 410, comma 1 – 127, comma 5 cod. proc. pen. per
inosservanza delle norma processuali stabilite a pena di nullità non
avendo considerato il gip che “ancora oggi la locatrice sta(va)
perpetrando il reato di truffa, mettendo in atto artifici rappresentati dalle
continue richieste di pagamenti non dovuti ed aggravati dalle notifiche di
numerosi decreti ingiuntivi relativi ai predetti pagamenti”, con
conseguente tempestività della querela e necessità dell’udienza camerale
per accertare, nel contraddittorio delle parti, le prolungate condotte
criminose;
violazione dell’art.606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 124,
comma 1 – 158 comma 1 cod. pen. per erronea applicazione della legge
penale, in quanto la motivazione, ritenuta illogica e contraddittoria, non
aveva tenuto conto che le persone offese continuavano a sostenere un
duplice esborso per il godimento del terreno (alla locatrice ed demanio
marittimo).
3. Il Procuratore Generale con nota del 10.09.2015 ha chiesto la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione motivata con
riferimento alla tardività della querela deve infatti indicare, ai fini

2

idonei a provare la tempestività della querela, presentata in data 27.01.2015;

dell’ammissibilità, i presupposti per la procedibilità dell’azione penale (Cass. sez.
5″, sentenza n. 20812 del 18.03.2009 – dep. 18.05.2009 – Rv. 243940).
A tal fine, con i motivi di ricorso, la difesa dei Maiorana sostiene che la
dimostrazione del persistente pagamento di canoni locatizi non dovuti sarebbe
finalizzata a dimostrare la tempestività della querela, senza contestare tuttavia
le circostanze in fatto a base della dichiarazione d’improcedibilità dell’azione
penale (la conoscenza sin dal 2008 dell’appartenenza a terzi – demanio

della querela soltanto in data 27.01.2015).
L’assunto difensivo confonde l’individuazione del momento consumativo del reato
con quella del termine per proporre querela (ai sensi dell’art. 124 cod. pen. il
diritto di querela non può essere esercitato decorsi tre mesi dalla notizia del fatto
che costituisce reato).
In sostanza, secondo i ricorrenti la truffa denunciata va inquadrata in quella
categoria di delitti caratterizzati dal fatto che l’evento continua a prodursi nel
tempo, sebbene con soluzione di continuità, e denominati a “consumazione
prolungata” o a “condotta frazionata”, ciò non in ragione della fattispecie tipica,
ma delle specifiche modalità con cui la condotta criminosa è posta in essere (nel
caso di specie mediante dazione del bene economico avvenuta in più ratei). Dal
punto di vista dell’elemento soggettivo, in tali ipotesi di reato, l’autore sin
dall’inizio si prospetta la commissione di un’azione che sfocia in un evento (la
conclusione del contratto di locazione) che continua a prodursi nel tempo (il
pagamento dei canoni).
In questo caso il termine per la presentazione della querela si calcola dal giorno
della conoscenza del fatto reato ossia – come gli stessi ricorrenti riconoscono dal 2008 epoca in cui si accorsero, secondo quanto denunciato, che il terreno
locato apparteneva in parte a terzi e che, quindi, l’esborso di denaro per il
relativo godimento era a loro avviso frutto di artifizi o raggiri.
L’approfondimento istruttorio richiesto risulta pertanto superfluo ai fini della
procedibilità dell’azione penale, così come correttamente ritenuto dal giudice nel
provvedimento impugnato.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.

3

marittimo – di una porzione del terreno condotto in locazione e la presentazione

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento e ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000.00 alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il giorno 24 novembre 2015

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