Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48315 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48315 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL AOUANE ABDELHADI N. IL 06/04/1973
avverso la sentenza n. 148/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 26/09/2013
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Rl Aouane Abdelhadi ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73/1-80/2 DPR 309/90, e lamenta
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova, alla mancata applicazione della ipotesi
Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., non mancando di indicare i motivi ostativi alla
concessione delle generiche, correttamente interpretando e applicando i
principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di
guisa che la motivazione non appare sindacabile in questa sede,
soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a
sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente
attenuata e al diniego delle generiche.
al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di E 1.000,00.
p.
Q.
M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
DEPOSUTATA
Così deciso in Roma 26/9/2013
nsigli re est.
IN CANCELLERIA
sidente