Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48315 del 26/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 48315 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL AOUANE ABDELHADI N. IL 06/04/1973
avverso la sentenza n. 148/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
12/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 26/09/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Rl Aouane Abdelhadi ricorre per cassazione contro la sentenza indicata
in epigrafe, che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di
primo grado, per il reato ex art.73/1-80/2 DPR 309/90, e lamenta
violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
valutazione della prova, alla mancata applicazione della ipotesi

Osserva il collegio che il ricorso è inammissibile, non solo perché
generico, siccome ripetitivo dei motivi di appello, già valutati in
sede di merito, ma anche perché fondato su argomenti in fatto, e
manifestamente infondati, avendo i giudici del gravame dato
adeguatamente conto con puntuale e adeguato apparato argomentativo
della decisività delle prove raccolte, della sussistenza dell’ipotesi
criminosa contestata, della esclusione della minima offensività della
condotta criminosa, indispensabile requisito per l’accesso al beneficio
ex art.73/5 cit., non mancando di indicare i motivi ostativi alla
concessione delle generiche, correttamente interpretando e applicando i
principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, di
guisa che la motivazione non appare sindacabile in questa sede,
soprattutto quando il ricorrente tende, come nel caso in esame, a
sollecitare un non consentito riesame del merito attraverso la
rilettura del materiale probatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente

attenuata e al diniego delle generiche.

al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle
ammende della somma, ritenuta di giustizia ai sensi dell’art.616 cpp,
di E 1.000,00.
p.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di E 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

DEPOSUTATA

Così deciso in Roma 26/9/2013
nsigli re est.

IN CANCELLERIA
sidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA