Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48313 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48313 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SHIMI WISSEM N. IL 23/08/1975
avverso la sentenza n. 1885/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

16243/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di VENEZIA in
data 11.2.2013, che confermava la sua condanna per il delitto di

SHIMI WISSEM a mezzo del difensore avv. Andrea Micozzi, con unico
motivo di violazione di legge e vizi alternativi della
motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
rinnovando la generica e astratta ricostruzione alternativa del
fatto

(disattesa espressamente dal Giudice d’appello) e

prospettando solo censure di fatto (del resto anticipata dalla
cumulativa e indeterminata enunciazione dei vizi di motivazione,
tra loro del tutto differenti), censure volte, in definitiva,
alla rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa
sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

EVASIONE consumato il 3.4.07, ricorre per cassazione l’imputato

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