Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48310 del 26/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 48310 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTIN GIANFRANCO N. IL 05/06/1952 parte offesa nel
procedimento
c/
MORANDINI MASSIMO
PIPESCHI GIANNI
avverso l’ordinanza n. 1193/2012 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/09/2013

16150/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la motivata ordinanza con cui in data 11-

partecipata, ha archiviato il procedimento sorto dalla denuncia
proposta da GIANFRANCO ZANETTIN nei confronti dei magistrati
MASSIMO MORANDINI e GIANNI PIPESCHI, ricorre per cassazione, con
atto personale, lo stesso ZANETTIN, chiedendone l’annullamento
per ragioni afferenti il contenuto della decisione.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile e conseguente
è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 – equa al caso – in favore della Cassa
delle ammende.
E’ assorbente su ogni altro rilievo il principio di
diritto consolidato secondo cui la persona offesa (nella specie
tale in relazione ai soli reati ex art. 323 e 328 c.p. ipotizzati
nell’ordinanza e non anche nell’ulteriore reato ex art. 372 c.p.,
per il quale unico soggetto persona offesa è lo Stato
collettività – per tutte: Sez.6, sent. 15200/2011)

non è soggetto

processuale legittimato a proporre ricorso per cassazione con
atto personale (per tutte

Sez. 6, sentenze n. 7956/2010 n.

48440/2008).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013

12.12.44′ il GIP di TRENTO, in esito alla camera di consiglio

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