Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48308 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48308 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCIONE VINCENZO N. IL 21/09/1979
avverso la sentenza n. 3364/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/09/2013
16033/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BARI in data
18.9.12, che confermava la sua condanna per il delitto di
l’imputato VINCENZO PICCIONE a mezzo dell’avv. G. QUARTICELLI,
con unico motivo di erronea applicazione dell’art. 133 c.p..
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sul punto oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.9.2013
EVASIONE consumato il 23.10.2007, ricorre per cassazione